Cassazione Penale, Ordinanza n. 26880/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la mancata concessione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto in relazione a una rapina. Il ricorrente contestava, in sostanza, il diniego dell'attenuante, ma la Corte rileva che la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica. In particolare, viene valorizzato il riferimento al numero degli autori della rapina e alla violenza esercitata, elementi ritenuti decisivi ai fini dell'esclusione della lieve entità. La Corte osserva inoltre che, nel motivare il diniego, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti rilevanti o decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Non emerge dal testo una riforma della decisione di merito sulla responsabilità o sulla pena, ma solo il rigetto in rito del ricorso.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego della circostanza attenuante della lieve entità del fatto è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- Nel motivare il diniego dell'attenuante, il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli indicati dalle parti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Ai fini della valutazione della lieve entità possono assumere rilievo decisivo il numero degli autori del fatto e il grado di violenza utilizzata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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