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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04369/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, applicata dal tribunale e confermata dalla corte d'appello, propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare contesta l'attualità della pericolosità sociale e la pretesa inutilità dell'obbligo di soggiorno. La Corte rileva però che le censure sono formulate in modo generico, senza indicare gli elementi posti a fondamento delle doglianze e senza sviluppare specifiche critiche in diritto alla motivazione del provvedimento impugnato, che viene ritenuta ampia e logicamente corretta.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, poiché le doglianze si risolvono in una contestazione generica della valutazione di merito sulla pericolosità attuale e non indicano puntualmente gli elementi di fatto e di diritto necessari al sindacato di legittimità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; il ricorrente deve indicare non solo i punti determinati della decisione impugnata ma anche gli elementi posti a base delle censure, a pena di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    viene richiamata in relazione alla possibilità di porre a carico del ricorrente una somma alla cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il requisito della specificità dei motivi è essenziale: non basta dissentire dalla valutazione compiuta dal giudice di merito, ma occorre individuare con precisione i passaggi della decisione censurati e gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la doglianza.
  • La denuncia di vizio di motivazione non è ammissibile se si traduce in una mera replica difensiva o in una richiesta di rivalutazione del merito priva di puntuale confronto con la motivazione impugnata.
  • Quando la motivazione del provvedimento impugnato è ampia e logicamente coerente, il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi; in difetto, il controllo di legittimità non può essere esercitato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche il versamento di una somma alla cassa delle ammende se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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