Cassazione Penale, Sentenza n. 1762/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che le intercettazioni dimostravano l'assenza di un concreto rischio di fuga (si trattava di un viaggio programmato in Cina) e che non sussisteva il pericolo di recidiva; altresì aveva chiesto l'applicazione dell'art. 275, comma 4, c.p.p. (tutela del genitore di figlio minore di sei anni) e proponeva questione di legittimità costituzionale su tale norma in relazione agli artt. 3, 13, 14, 31 e 111 Cost. e alla Convenzione sui diritti del fanciullo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le ragioni dedotte manifestamente infondate o non consentite. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui permangono il concreto e attuale pericolo di fuga (anche alla luce di intercettazioni in cui l'imputato programmava un viaggio in Cina poco dopo il fatto e prima del rinvenimento del corpo) e il rischio di recidiva, tenuto conto dei precedenti e della gravità dei fatti. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 275, comma 4, c.p.p., per l'eccezionalità delle esigenze cautelari, richiamando la consolidata giurisprudenza che ammette l'uso della custodia carceraria anche per genitori di bambini minori quando le esigenze cautelari presentino rilievo spiccato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla competenza/impugnazione dell'ordinanza del Tribunale in materia cautelare; utilizzata per inquadrare il rito di impugnazione
Disciplina delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di recidiva). La Corte ha ritenuto che le valutazioni dei giudici di merito sull'esistenza delle esigenze di cui all'art. 274 fossero coerenti e fondate e non rivedibili in sede di legittimità
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che prevede una disciplina speciale (tutela) per il genitore di figlio minore di sei anni ai fini della misura cautelare. La Corte ha ritenuto che la disciplina non operi quando sussistano esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" (pericolo non comune e gravissimo) tali da giustificare comunque la custodia in carcere
Richiamate dalla difesa nella prospettiva di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante in presenza del giudicato cautelare e della mancanza di nuovi elementi concreti che potessero modificare la valutazione delle esigenze cautelari
Massime di principio
- La Cassazione non rivede librettamente le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito: se la motivazione è adeguata, coerente e priva di errori logici la valutazione delle intercettazioni e degli elementi probatori resta prerogativa del giudice di merito
- Il rischio di fuga può essere desunto anche da circostanze come la programmazione di un viaggio all'estero subito dopo il fatto, soprattutto se riscontrato in intercettazioni o altri elementi investigativi
- La mera decorrenza del tempo non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di recidiva; occorrono elementi nuovi e concreti che modifichino il giudizio precedente
- L'art. 275, comma 4, c.p.p. (tutela del genitore di figlio minore di sei anni) non è automaticamente prevalente: resta escluso quando sussistano esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" come definite dalla giurisprudenza
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in sede cautelare possono essere respinte se vi è un giudicato cautelare confermato e non emergono fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione
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