Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2692/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensiva 1) del Decreto n. 000494 del 13.11.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata approvata la graduatoria di merito definitiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per classe di concorso A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO” nella parte in cui la Prof.ssa Taranto Francesca non risulta vincitrice; 2) del Decreto n. 00020921 del 02.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui veniva disposto “l’apertura di un nuovo turno di nomina, dal 02-dic-2024 al 03-dic-2024, per i candidati riportati in tabella A procedure concorsuali ex D.D. 2576/2023 e D.D. 2575/2023, per le seguenti classi di concorso: AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, A013, A037, A048, A049, AB24, AC25 e AH55”, e, per quel che qui interessa, venivano convocati i tre vincitori per l’attribuzione della nomina; 3) del Decreto n. 00021172 del 04.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui previsto “l’attivazione della fase 2 di scelta delle sedi per i docenti, inclusi nell’elenco allegato alla presente nota, che hanno partecipato al dodicesimo turno delle immissioni in ruolo da GM del personale docente, per l’anno scolastico 2024 -2025, ottenendo, in base al contingente disponibile, la provincia/classe di concorso di assegnazione, indicata a fianco di ogni nominativo. Nello specifico, il presente avviso, rivolto ai candidati inseriti nell’avviso di cui al prot. 20921 del 02.12.2024, afferisce alle seguenti classi di concorso: AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, A013, A037, A048, A049, AB24, AC25 e AH55” nella parte in cui la Prof.ssa Taranto non risultava inserita; 4) del Decreto n. 00021337 del 06.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata stabilita “i docenti, riportati in tabella A, individuati tramite procedura informatizzata quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2024/2025, nella provincia di destinazione, ad eccezione di quelli rinunciatari, ovvero esclusi per ulteriore appurata assenza dei requisiti richiesti, sono assegnati alla sede indicata nell’elenco allegato”, ove non risulta indicato il nominativo della ricorrente; 5) del Decreto n. 00022307 del 19.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata prevista “l’apertura di un nuovo turno di nomina, per il giorno 19-dic-2024 per i candidati riportati in tabella A procedure concorsuali ex D.D. 2575/2023 e D.D. 2576/2023 per le seguenti classi di concorso: A013, A019, A041, A048, A049, A060, AAAA, AB24, AB25, ADEE, B022.”, ove non risulta inserita la ricorrente; 6) del Decreto n. 00022416 del 20.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata stabilita “l’apertura di un nuovo turno finalizzato all’assegnazione della nomina giuridica con titolarità su provincia per il giorno 20-dic-2024 per i candidati riportati in tabella A per le procedure concorsuali ex D.D. ex DD 499/2020: A030, A049, A060, AB25, AC25, A009, A010, A013, A034, A051, AB24, BB02, B006 e DD 252/2022 clc A028.”, ove non risulta inclusa la Prof.ssa Taranto; 7) del Decreto n. 00022502 del 23.12.2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata prevista “i docenti, riportati in tabella A, individuati tramite procedura informatizzata quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2024/2025, nella provincia di destinazione, ad eccezione di quelli rinunciatari, ovvero esclusi per ulteriore appurata assenza dei requisiti richiesti, sono assegnati alla sede indicata nell’elenco allegato”, ove non risulta convocata, nel citato elenco, la ricorrente; 8) dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall’U.S.R. per la Basilicata afferenti all’attribuzione del punteggio in favore del Prof.ssa Taranto; 9) dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall’U.S.R. per la Basilicata afferenti all’attribuzione dei punteggi in favore della Prof.ssa Mastriani Maria Camilla; 10) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni del ricorrente, ivi compreso, ove occorra, della nota prot. n. 10866 del 05.12.2024, con cui, l’U.S.R. per la Basilicata, riscontrando l’accesso agli atti inoltrato dalla odierna ricorrente, precisava che “Si ritiene, infine, opportuno significare l’infondatezza delle doglianze circa la presunta erronea valutazione del titolo di accesso dell’istante. Ed infatti, all’esito delle verifiche effettuate da questo Ufficio, si conferma che il punteggio, pari a 0 pt., riconosciuto di default dal sistema e che la Commissione giudicatrice si è limitata a validare, è corretto. Infatti, dalla sezione A.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023, si evince chiaramente che i requisiti di accesso alla procedura concorsuale sono alternativamente: - laurea specialistica o magistrale, purché integrata dai 24 CFU;- abilitazione specifica, sulla base del punteggio conseguito. È, altresì, precisato che i titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100 e che, qualora il punteggio sia inferiore a 75, verranno riconosciuti 0 punti. Orbene, tenuto conto che la candidata ha dichiarato, quale titolo di accesso, l’abilitazione per la c.d.c. A013 “Discipline letterarie, latino e greco”, conseguita previa superamento, presso l’U.S.R. Campania, in data 17.10.2022, del concorso ordinario di cui al D.D. 499/2020, con votazione pari a 168,25/250,00 pt. e che tale punteggio, riportato in centesimi, equivale a 67 pt. (inferiore a 75), il sistema ha correttamente riconosciuto alla candidata 0 pt. Diversamente, qualora la candidata avesse dichiarato quale titolo di accesso la Laurea specialistica in Filologia e Letterature dell'antichità, conseguita con votazione 110/110, congiuntamente ai 24 CFU, il sistema avrebbe attribuito il punteggio di 12,50 pt. (in applicazione della formula 100 – 75/2).Invero, si ribadisce che il sistema, di default, sulla base di quanto autodichiarato dall’istante, ha riconosciuto per il titolo di accesso di cui si discute un punteggio pari a 0 pt., valutazione che la Commissione giudicatrice ha correttamente ritenuto di validare. Se ne deduce che il punteggio contestato dalla ricorrente non deriva dall’attività valutativa e discrezionale della Commissione giudicatrice, bensì dalle modalità di compilazione della domanda da parte della candidata. Alla luce di quanto detto innanzi e in forza del principio di autoresponsabilità, per cui ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori dichiarativi, appare corretta l’attribuzione del punteggio pari a 0 pt. per il titolo di accesso dichiarato dalla candidata TARANTO Francesca per la c.d.c. A013 “Discipline letterarie, latino e greco”. Nonché per l’accertamento del diritto della Prof.ssa Taranto ad ottenere un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo, pari a 229,75 punti, e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito.

Giustizia amministrativa202500101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e successivi atti di nomina e assegnazione delle sedi relativi al concorso docenti per la classe A013, nella parte in cui la candidata non risultava vincitrice

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata per la classe di concorso A013, aveva conseguito 94/100 nella prova scritta e 96/100 nella prova orale, ma le erano stati attribuiti 27,25 punti per i titoli invece dei 39,75 ritenuti spettanti, con un punteggio complessivo di 217,25 anziché 229,75. Contestava, in particolare, che l’amministrazione avesse valutato quale titolo di accesso l’abilitazione specifica conseguita mediante il concorso ordinario, attribuendole zero punti, anziché la laurea magistrale in Filologia e Letterature dell’Antichità, conseguita con votazione 110/110 e integrata dai 24 CFU, alla quale sarebbe spettato il punteggio di 12,50. L’amministrazione sosteneva che la candidata avesse indicato nella domanda l’abilitazione quale titolo di accesso, il cui punteggio di 168,25/250, rapportato in centesimi, era inferiore a 75 e comportava quindi zero punti; la diversa valutazione della laurea avrebbe richiesto che essa fosse stata indicata come titolo di accesso nella domanda, in applicazione del principio di autoresponsabilità del concorrente. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti della procedura e l’accertamento del diritto alla rettifica del punteggio e della graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito la correttezza della valutazione dei titoli né la spettanza del punteggio aggiuntivo. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere partecipato a un successivo concorso per il personale docente, superando le prove scritte e orali e acquisendo la possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato con il Ministero, risultato corrispondente alla pretesa perseguita nel giudizio. Il Collegio, riscontrata tale situazione nella documentazione prodotta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta acquisizione, per effetto di una procedura concorsuale successiva, del risultato sostanziale perseguito con il ricorso determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione e comporta l’improcedibilità del giudizio.

  • Allegato B, punto A.1.1, D.M. 205/2023

    i requisiti di accesso alla procedura concorsuale sono alternativamente: - laurea specialistica o magistrale, purché integrata dai 24 CFU; - abilitazione specifica

    La questione controversa riguardava il titolo di accesso dichiarato e il conseguente punteggio attribuibile; la sentenza non ha tuttavia deciso tale questione nel merito.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, il ricorrente ottiene per altra via il risultato sostanziale perseguito, sicché la decisione sull’atto impugnato non può più procurargli un’utilità concreta e attuale.
  • La dichiarazione della parte circa il venir meno dell’interesse deve essere riscontrata dal giudice alla luce della documentazione disponibile; ove il sopravvenuto conseguimento dell’utilità sia comprovato, il giudizio deve essere definito con una pronuncia di improcedibilità, senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.