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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11412/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado, aveva riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e conseguentemente rideterminato la pena, confermando però la responsabilità per il delitto di tentato furto. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio e al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto a sollecitare una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; la decisione riguarda il filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione e la preclusione alla rivalutazione del fatto in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; è il riferimento sistematico alla condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che esula dai poteri della Corte di cassazione una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa valutazione del compendio probatorio, se la motivazione impugnata è completa, non illogica e giuridicamente corretta.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni o delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi fattuali posti a base della decisione, perché tale attività appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
  • Quando il ricorso si risolva in doglianze meramente fattuali e non emerga un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è esposto alla condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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