Sentenza n. 705/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 17 settembre 2024 del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa; in appello, sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, del 20 gennaio 2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso originario mirava all’annullamento del diniego del 17 settembre 2024. Il TAR lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che il provvedimento fosse imputabile alla Regione Siciliana e che il ricorso, notificato al Ministero dell’Interno e alla Prefettura-UTG di Ragusa, non fosse stato notificato alla Regione; aveva inoltre escluso la rinnovazione della notifica perché reputata radicalmente inesistente. L’appellante ha dedotto l’erroneità in fatto e in diritto della pronuncia e un error in procedendo: sia il preavviso di rigetto del 5 settembre 2024 sia il diniego recavano carta intestata e logo della Regione Siciliana ed erano firmati da un dirigente regionale, ma lo Sportello Unico per l’Immigrazione è istituito presso la Prefettura-UTG e il provvedimento è imputabile a tale struttura, non alla Regione. Poiché il ricorso era stato notificato al Ministero e all’UTG, il contraddittorio era integro. Ha chiesto l’annullamento della sentenza e la rimessione al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; in subordine ha riproposto le censure di merito contro il diniego, non esaminate in primo grado.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità del TAR. In base all’art. 22, comma 1, d.lgs. 286/1998 e all’art. 30, comma 1, d.P.R. 394/1999, lo Sportello Unico per l’Immigrazione è istituito presso la Prefettura-UTG, è costituito con decreto prefettizio e ha composizione mista; nelle regioni a statuto speciale sono previste forme di raccordo con gli uffici regionali, che non trasformano lo Sportello in un organo regionale. La carta intestata regionale e la provenienza regionale del dirigente firmatario non mutano l’imputazione giuridica dell’atto: gli atti dei componenti sono imputati funzionalmente allo Sportello e, per esso, all’Amministrazione dell’interno. La notificazione al Ministero e all’UTG competente era quindi sufficiente e non occorreva evocare la Regione. Il Collegio non ha deciso le censure sostanziali contro il diniego, rimettendone l’esame al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., in applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 15 luglio 2025. Spese dei due gradi al definitivo.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.lgs. 286/1998
per espressa previsione dell’art. 22, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998 “In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato”.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è istituito presso la Prefettura-UTG ed è responsabile del procedimento di competenza; gli atti adottati nell’esercizio di tale funzione non sono imputabili alla Regione per il solo fatto che vi operi personale regionale.
art. 30, comma 1, d.P.R. 394/1999
Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, è composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità operative di base.
La norma configura lo Sportello come struttura incardinata presso la Prefettura e costituita con decreto prefettizio, con composizione mista. La provenienza dei singoli componenti da amministrazioni diverse non determina l’imputazione degli atti all’amministrazione datrice di lavoro: rileva la funzione esercitata dallo Sportello.
L’appello deve essere pertanto accolto e, per l’effetto, va annullata la sentenza impugnata con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. per l’esame della controversia nel merito, in ossequio ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 15 luglio 2025, come applicati nella giurisprudenza della Sezione (cfr. C.G.A.R.S. n. 997 dell’11 dicembre 2025).
Accertato l’errore processuale che ha impedito al TAR di esaminare la controversia nel merito, il CGARS ha annullato la sentenza e rimesso la causa al giudice di primo grado per tale esame.
Massime di principio
- Lo Sportello Unico per l’Immigrazione è una struttura istituita presso la Prefettura-UTG, costituita con decreto prefettizio e dotata di composizione mista; nelle regioni a statuto speciale, le forme di raccordo con gli uffici regionali non ne mutano l’incardinamento né la titolarità funzionale.
- Gli atti adottati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione sono imputabili allo Sportello e, per esso, all’Amministrazione dell’interno. La carta intestata regionale o la qualifica regionale del componente che sottoscrive l’atto non sono sufficienti a imputarlo alla Regione, quando l’atto è adottato nell’esercizio della competenza dello Sportello.
- Il ricorso contro un provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione è validamente notificato evocando il Ministero dell’Interno e l’UTG competente; non è necessaria la notifica alla Regione per il solo fatto che l’atto rechi carta intestata regionale o sia sottoscritto da un dipendente regionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1833/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1834/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →