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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34341/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un precedente giudizio nel quale era stata respinta la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, fondata sull’allegato rapporto di lavoro subordinato intercorso con un ente locale. La Corte di cassazione aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza d’appello, ritenendo i motivi confusi e promiscuamente costruiti, nonché affetti da difetti di localizzazione dei documenti e da censure di merito non consentite ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Con il ricorso per revocazione la parte privata deduce, da un lato, errore di fatto percettivo: la Corte avrebbe mal compreso alcuni antefatti processuali, la mancata opposizione dell’INPS alla regolarizzazione, la natura delle somme percepite dall’ente locale, la localizzazione dei documenti richiamati nel ricorso, l’uso di prove asseritamente non introdotte dalle parti e il contenuto effettivo delle censure proposte. Dall’altro lato, lamenta violazione dei diritti fondamentali convenzionali, sostenendo che la Corte non avrebbe esaminato con sufficiente attenzione elementi probatori che avrebbero dimostrato l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l’errore revocatorio rileva solo se essenziale e decisivo; nella specie, gli errori denunciati non superavano tale soglia oppure non erano errori di fatto, ma errori di giudizio. In particolare, le asserite inesattezze sugli antefatti processuali erano irrilevanti perché la decisione impugnata aveva comunque correttamente inteso il contenuto della sentenza e dei motivi di ricorso; il preteso errore sulla localizzazione dei documenti non era decisivo, perché la declaratoria di inammissibilità poggiava anche su una ratio autonoma e non colpita da revocazione, ossia la promiscuità dei motivi ex art. 360 c.p.c.; inoltre, i restanti rilievi concernevano valutazioni di merito e apprezzamenti probatori, estranei all’errore revocatorio. È stato poi escluso che potesse operare la revocazione ex art. 391-quater c.p.c., non essendo intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che avesse accertato un contrasto della precedente decisione con la Convenzione. La resistenza dell’INPS è stata dunque accolta e il ricorso è stato respinto in termini di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sulla valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili quando trasmodano in critica al merito della decisione e non rispettano i limiti del vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • art. 391-quater c.p.c.

    La revocazione per contrasto con la Convenzione EDU presuppone una sentenza della Corte EDU che abbia accertato l’incompatibilità della decisione impugnata con la Convenzione o i suoi Protocolli; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione del principio di non contestazione e del regime delle prove è evocabile solo in relazione all’utilizzazione da parte del giudice di prove non introdotte dalle parti; non basta una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio è rilevante solo se di fatto, essenziale e decisivo, cioè se cade su un punto che ha effettivamente fondato la decisione impugnata.
  • Non è ammissibile il ricorso per revocazione quando le doglianze mirano, sotto l’apparenza dell’errore percettivo, a rimettere in discussione valutazioni di merito o apprezzamenti delle prove.
  • L’errore denunciato è privo di decisività se la decisione poggia su una ratio decidendi autonoma e non attinta dal vizio dedotto.
  • La localizzazione dei documenti nel ricorso per cassazione deve essere tale da consentirne l’immediata individuazione secondo i requisiti di specificità richiesti; tuttavia, la contestazione di tale aspetto non consente una revocazione se la declaratoria di inammissibilità è sorretta anche da altre rationes autonome.
  • La revocazione ex art. 391-quater c.p.c. richiede un previo accertamento della Corte EDU di contrasto della decisione interna con la Convenzione; in assenza di tale presupposto, la doglianza non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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