Cassazione Penale, Sentenza n. 26039/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva respinto la ricusazione promossa da Papi nei confronti della dott.ssa Saraceno. La ricusazione era fondata sul fatto che la dott.ssa Saraceno, in data 2 aprile 2021, aveva presieduto il collegio della Corte di Cassazione che ha rigettato un ricorso cautelare proposto da Papi (sent. n. 15879/2021) e che nella decisione di legittimità era stata rilevata la "convergenza del narrato" di due collaboratori su fatti sostanziali contestati all'imputato; tale percepita anticipazione di giudizio (sulla attendibilità e convergenza dei collaboratori) costituirebbe pregiudizio dell'imparzialità del giudice che ora deve giudicare in appello il medesimo procedimento principale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha escluso l'applicabilità dell'art. 34, comma 1, c.p.p. al caso in esame e ha dichiarato che la pronuncia della Corte di Cassazione sul ricorso cautelare non costituisce una valutazione di merito tale da determinare incompatibilità. Inoltre la Corte ha precisato che la decisione costituzionale n. 283/2000 (sui giudici che in altro procedimento esprimono valutazioni di merito) non trova applicazione perché la pronuncia cautelare era parte incidentale dello stesso procedimento e la giurisdizione di legittimità non svolge valutazioni di merito ma controlli di congruità e correttezza motivazionale. Anche l'intervento della Corte costituzionale n.131/1996 non porta a diversa conclusione. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
(il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi..)
La Corte ha ritenuto che la norma non si applica al caso perché la pronuncia della Corte di Cassazione in sede cautelare non è equiparabile a una pronuncia 'di sentenza' di merito nei termini che determinano l'incompatibilità prevista dall'art.34.
Corte Costituzionale, sent. n. 283 del 2000
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, c.p.p., nella parte che non prevedeva la ricusabilità del giudice che in altro procedimento abbia espresso valutazione di merito sullo stesso fatto
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il principio espresso dalla Corte costituzionale non sia applicabile perché la pronuncia cautelare valorizzata nella decisione della Cassazione non costituisce un 'altro procedimento' distinto né una valutazione di merito nella accezione che renderebbe il giudice incompatibile.
Corte Costituzionale, sent. n. 131 del 1996
declarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte che non prevedeva incompatibilità per chi abbia partecipato al tribunale del riesame o al tribunale dell'appello cautelare quando si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali
La sentenza non è stata ritenuta estensiva al caso in esame; la Corte sottolinea che la pronuncia in sede di legittimità su questioni cautelari non equivale a una valutazione di merito che imponga incompatibilità per il giudice chiamato a decidere sul merito.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 15879 del 2021
decisione del 2 aprile 2021 che ha rigettato il ricorso cautelare proposto dal Papi e ha evidenziato la convergenza del narrato dei due collaboranti
La Corte di Cassazione ha osservato che, anche se nella decisione di legittimità erano presenti rilievi sulla 'convergenza del narrato', ciò rientra nell'esercizio di controllo tipico del giudice di legittimità e non in una valutazione di merito che assegni peso probatorio definitivo.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, n. 9388 del 3.2.2021)
richiamata in motivazione come riferimento sul ruolo del giudice di legittimità nel valutare la congruenza logica della motivazione e l'assenza di errori percettivi
Utilizzata per confermare che la Corte di legittimità verifica la correttezza motivazionale e non svolge un apprezzamento diretto del valore probatorio come avverrebbe nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La partecipazione di un magistrato a una decisione in sede di legittimità (Corte di Cassazione) su questioni cautelari non determina automaticamente un'incompatibilità per la sua funzione giudicante nel merito se la pronuncia si limita a controlli di legittimità e di congruenza motivazionale.
- Perché la ricusazione abbia successo occorre dimostrare che la precedente pronuncia costituisca una valutazione di merito sull'efficacia probatoria degli elementi a carico dell'imputato (cioè un vero e proprio apprezzamento sul valore delle prove), non una mera verifica di motivazione o di legittimità.
- Le pronunce della Corte costituzionale (es. n.283/2000, n.131/1996) sono rilevanti: esse impediscono che giudici che in altro procedimento abbiano espresso valutazioni di merito partecipino al giudizio; tuttavia va attentamente valutata la nozione di 'altro procedimento' e se la precedente decisione fosse solo una fase incidentale o di legittimità.
- Nelle situazioni analoghe conviene descrivere con precisione (e fornire estratti) le parti della precedente decisione che, a parere del ricorrente, manifestano un'apprezzamento di merito e spiegare il nesso di pregiudizio con le questioni ancora pendenti nel giudizio principale.
- Il carico della prova sulla pretesa parziale pregiudiziale dell'imparzialità grava sul ricorrente: occorre mostrare una chiara e specifica dichiarazione o argomentazione della precedente pronuncia che abbia inciso sul merito del processo principale.
- Se la ricusazione è rigettata, il ricorrente può essere condannato alle spese del procedimento incidentale; valutare quindi rischio/beneficio prima di proporre ricusazione basata su precedenti pronunce di legittimità.
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