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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17904/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva respinto il riesame: contestano principalmente il difetto e la contraddittorietà della motivazione circa la gravosità indiziaria e le esigenze cautelari. Le censure riguardano in particolare la mancata valutazione o il mancato confronto con le argomentazioni difensive (alibi, testimonianze favorevoli, analisi del traffico telefonico e della localizzazione), l'uso contraddittorio di dichiarazioni ritenute, in precedenza, inutilizzabili, la genericità nella valorizzazione di elementi successivi al fatto (spostamenti di autovetture, dichiarazioni della teste Chiodi), e la carenza di specificità rispetto alla posizione di Russo (assenza di elementi che dimostrino la sua effettiva partecipazione all'evento delittuoso o che colleghino in modo pregnante la sua posizione a quella di Carini).

La decisione

La Corte di legittimità ha pronunciato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale della Libertà non abbia svolto un effettivo confronto con le prospettazioni difensive e, su diversi punti, abbia motivato in modo contraddittorio o apparente. Per Alfredo Carini si sottolinea l'inadeguata valutazione dei dati oggettivi sulla giornata del 23/4/2008, l'irrigidimento accusatorio nel valutare alibi veicolati tramite dichiarazioni poi ritenute inutilizzabili, la scarsa analisi dei tabulati telefonici e delle testimonianze che potevano precisare movimenti e orari, nonché motivazione illogica sulla rilevanza della testimonianza Chiodi e su alcuni elementi successivi al fatto (auto, passaporto, spostamenti di veicoli). Per Cataldo Russo si rileva la mancata specificazione dei fatti a suo carico: il Tribunale non ha dimostrato che Russo avesse effettivamente trascorso con Carini la fascia temporale in cui sarebbe avvenuto il fatto, ha fatto ricorso a elementi generici (conoscenza del territorio, possesso di armi, presenza in officina) senza collegamenti logici certi, e non ha chiarito la rilevanza dei presunti tentativi di condizionamento delle testimonianze. Conseguentemente la decisione di rigetto del riesame è annullata e la materia è rinviata al giudice competente per nuovo esame con indicazione di motivare compiutamente e specificamente le singole posizioni e le obiezioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    menzionato per il ruolo del Tribunale quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.

    indica la competenza del Tribunale a giudicare il riesame delle misure cautelari

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato per la declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato

    consente la esclusione di dichiarazioni rese dall'indagato in assenza di garanzie difensive

  • art. 292 cod. proc. pen.

    richiamato nei profili di motivazione dell'ordinanza impositiva

    impone al giudice della cautela di esporre gli indizi concreti, l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi difensivi, a pena di nullità

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    citato dalla difesa nelle censure in tema di motivazione

    aggancia la disciplina del riesame e l'obbligo di motivazione specifica del provvedimento che conferma o modifica la misura

  • art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    richiamato in tema di regole probatorie ammesse nel giudizio cautelare

    estende alcune regole probatorie al giudizio cautelare (es. intercettazioni), ma non la regola degli indizi precisi e concordanti dell'art. 192 c.2

  • art. 192 cod. proc. pen.

    citato nel confronto con le regole probatorie del giudizio cautelare

    disciplina la prova per presunzioni nel giudizio di merito; la Corte osserva che nel giudizio cautelare non si richiedono indizi 'precisi e concordanti' come in sede di prova indiziaria piena

  • art. 533 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle regole probatorie e al diverso contenuto nel giudizio cautelare

    richiama l'ordinamento delle prove nel procedimento di cognizione e il diverso trattamento nel rito cautelare

  • art. 194 cod. proc. pen.

    citato nella valutazione del valore probatorio della testimonianza

    definisce l'ambito della prova testimoniale, richiedendo che essa attenga a circostanze di fatto e non a mere valutazioni o giudizi sulla personalità

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare la Corte di legittimità controlla la sufficienza e la coerenza della motivazione: il provvedimento deve esporre elementi concreti e il loro collegamento logico alla misura; il mero richiamo generico alla gravità dei fatti non è sufficiente.
  • Il giudice del riesame deve confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni difensive: l'omesso esame delle difese rilevanti o il mancato confronto con prove allegate (es. tabulati telefonici, deposizioni) può determinare annullamento e rinvio.
  • Non possono essere valorizzate come elementi di accusa dichiarazioni che, nel provvedimento precedente, sono state dichiarate inutilizzabili: la valutazione deve essere coerente e non contraddittoria.
  • Elementi di indizio successivi al fatto (es. pressioni su testi, spostamento di veicoli, dichiarazioni esterne) sono rilevanti solo se collegati in modo logico e specifico alla responsabilità degli indagati; vanno documentati la direzione e l'efficacia del condizionamento o la concreta rilevanza degli spostamenti.
  • L'analisi dei tabulati e della localizzazione telefonica richiede motivazione puntuale: annotare semplicemente l'assenza di contatti non equivale a dimostrare spegnimento volontario o localizzazione senza confronto con altre fonti oggettive.
  • Quando la misura si fonda su 'convergenza' di indizi occorre che ciascun elemento sia descritto e che sia indicato il motivo per cui, nel complesso, essi costituiscono gravìa indiziaria; la genericità o l'annacquamento di molteplici elementi non specificati è viziabile.
  • Per difesa pratica: in caso di richiesta di riesame, occorre produrre e sollecitare la specifica analisi di tabulati, orari e testimonianze chiave, segnalare le contraddizioni nell'uso di dichiarazioni ritenute inutilizzabili e chiedere l'individuazione formale, per ogni indagato, degli elementi che giustificano la misura e delle controdeduzioni alle prove difensive.
  • In presenza di carenze motivazionali sull'individualizzazione della responsabilità di un coindagato (es. Russo), il provvedimento è vulnerabile se si limita a trasporre profili generici o a condividere valutazioni operate per altri soggetti senza spiegare il nesso probatorio specifico.

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