Cassazione Penale, Sentenza n. 3018/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato in abitazione con cinque motivi: 1) carenza di motivazione sul suo concreto contributo, sostenendo di non aver svolto la funzione di palo e di non aver dato alcun contributo materiale o morale; 2) vizio di qualificazione tra furto tentato e consumato in relazione all'art. 56 c.p., sostenendo che il bene era stato soltanto spostato vicino alla finestra come nel tentativo di asportarlo; 3) censura sull'applicazione dell'aggravante di cui a art. 624-bis, quarto comma, in relazione all'art. 625 n.2, perché la forzatura della finestra non avrebbe comportato danneggiamento o trasformazione della cosa; 4) nullità per mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), dal fatto che ella aveva pregato il complice di non commettere il furto; 5) questione di legittimità costituzionale di art. 624-bis c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., lamentando l'assenza di una previsione di diminuzione di pena quando il fatto sia di lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto adeguatamente motivato il ruolo della ricorrente come palo sulla base della testimonianza di Paolo Gordon che aveva visto la Renalto aggirarsi con fare sospetto e lo Iavarone uscire dalla finestra con il televisore in mano; perciò l'attenuante della minima partecipazione non è applicabile al palo. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla consumazione/tentativo perché la ricorrente non ha confutato la congrua ricostruzione della Corte territoriale secondo cui il bene era stato portato fuori dall'abitazione e quindi il furto era consumato. Ha confermato che l'effrazione della finestra integra l'aggravante anche senza danneggiamento o trasformazione della cosa, richiamando giurisprudenza consolidata. Ha respinto la questione di legittimità costituzionale di art. 624-bis: la scelta normativa non è manifestamente sproporzionata rispetto agli interessi tutelati (sicurezza e inviolabilità dell'abitazione). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
testo e modifiche richiamate nella sentenza, inclusa la previsione del quarto comma introdotto dall'art. 1, comma 6, legge n. 103/2017
La norma configura il furto in abitazione come fattispecie autonoma con trattamento sanzionatorio unitario; il quarto comma esclude che alcune attenuanti prevalgano sulle aggravanti previste dall'art. 625, incidendo sulla dosimetria della pena
richiamato nel testo in relazione alle circostanze aggravanti (primo comma, n.1, poi soppresso in parte dall'innovazione normativa)
Le circostanze di cui all'art. 625 alimentano l'aggravamento valutato dalla norma speciale; la riforma ha rimodulato il rapporto tra furto in abitazione e circostanze aggravanti
Disciplina il tentativo e la consumazione: ai fini della consumazione il bene deve essere sottratto; la Corte ha ritenuto che lo spostamento del televisore e la sua uscita dalla finestra costituiscano elementi per affermare la consumazione
Prevede l'attenuante della minima partecipazione; la Corte ha ritenuto che questa non sia applicabile a chi svolge la funzione di palo, il cui contributo facilita l'azione criminosa
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale: la Corte ha ritenuto assente una manifesta sproporzione tra la norma incriminatrice e il principio di eguaglianza
art. 27 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale con riferimento al principio di proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che la disciplina non violi il principio
Massime di principio
- Chi svolge la funzione di palo in un furto in abitazione è punibile e non può normalmente beneficiare dell'attenuante della minima partecipazione, perché il contributo facilita l'esecuzione e l'impunità del reato
- La consumazione del furto si può ritenere avvenuta anche se il bene viene poi ricollocato nell'abitazione dopo un intervento di scoperta: determinante è che l'autore abbia già sottratto materialmente il bene dall'interno verso l'esterno
- L'effrazione di una finestra per introdursi in un'abitazione integra l'aggravante prevista anche in assenza di effettivo danneggiamento o trasformazione della cosa, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato
- Le censure in Cassazione devono confrontarsi direttamente e specificamente con la motivazione dei giudici di merito; la mancata confutazione puntuale della motivazione può determinare l'inammissibilità del motivo
- Le questioni di legittimità costituzionale contro la disciplina dell'art. 624-bis (per presunta sproporzione) sono difficili da far valere se il legislatore ha perseguito la tutela della sicurezza domiciliare in termini general-preventivi
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi conviene documentare in modo dettagliato la reale assenza di complicità (ad es. impossibilità materiale di comunicazione con il correo), provare che il bene non ha mai lasciato l'abitazione o dimostrare l'assenza di effrazione
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