Cassazione Penale, Ordinanza n. 13934/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato o del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Viene quindi affermata l'inammissibilità dell'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità, anche se il ricorrente fosse un avvocato iscritto all'albo professionale speciale. La questione decisa attiene dunque unicamente alla ritualità del ricorso e non al merito della condanna o del provvedimento di sorveglianza impugnato.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'interessato, perché il ricorso per cassazione, dopo la legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che, dopo la riforma, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma richiede il ministero di un difensore abilitato.
È richiamato per ribadire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
È applicato per dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente.
È indicata come fonte della riforma che ha escluso la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione in materia penale non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione del ricorso legittima una declaratoria de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità è esclusa anche quando il ricorrente possieda la qualifica di avvocato, in assenza di una specifica previsione di legge che consenta tale modalità di proposizione del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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