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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35489/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Milano, relativa a delitti in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduceva l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento; tuttavia le censure risultavano formulate in modo del tutto generico e, soprattutto, venivano ricondotte a profili non compresi tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in particolare una prospettata incongruità della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in deroga alla disciplina generale dell'art. 606 c.p.p., consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per specifiche violazioni di legge: vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è invece deducibile la mera incongruità della pena né, nel caso esaminato, una doglianza generica sull'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di patteggiamento sulla cui base è stato definito il giudizio di merito.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., ammettendo solo controlli di legalità su specifiche violazioni di legge.

  • art. 606 c.p.p.

    costituisce la disciplina generale delle impugnazioni, derogata per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non già secondo i più ampi motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
  • Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non è deducibile la mera incongruità della pena, salvo che si denunci l'illegalità del trattamento sanzionatorio.
  • Le censure devono essere specifiche e riconducibili a una delle categorie tipizzate dalla legge; doglianze generiche o non pertinenti determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano quando risulta immediata la non riconducibilità dei motivi alle ipotesi consentite.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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