Cassazione Penale, Ordinanza n. 35489/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Milano, relativa a delitti in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduceva l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento; tuttavia le censure risultavano formulate in modo del tutto generico e, soprattutto, venivano ricondotte a profili non compresi tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in particolare una prospettata incongruità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in deroga alla disciplina generale dell'art. 606 c.p.p., consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per specifiche violazioni di legge: vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è invece deducibile la mera incongruità della pena né, nel caso esaminato, una doglianza generica sull'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di patteggiamento sulla cui base è stato definito il giudizio di merito.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., ammettendo solo controlli di legalità su specifiche violazioni di legge.
costituisce la disciplina generale delle impugnazioni, derogata per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non già secondo i più ampi motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
- Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non è deducibile la mera incongruità della pena, salvo che si denunci l'illegalità del trattamento sanzionatorio.
- Le censure devono essere specifiche e riconducibili a una delle categorie tipizzate dalla legge; doglianze generiche o non pertinenti determinano l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano quando risulta immediata la non riconducibilità dei motivi alle ipotesi consentite.
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