Cassazione Penale, Sentenza n. 13799/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione delle modalità di presentazione previste dagli artt. 582 e 613 cod. proc. pen.; il ricorso mirava ad impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame del 9/11/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro l'ordinanza del GIP dell'11/08/2022, la quale aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. (mancata sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, ha disposto il versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Infine ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando sussistono vizi formali richiamando le regole dell'impugnazione di cui all'art. 591; qui è stato invocato per dichiarare inammissibile il ricorso irregolare.
Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la Corte ha interpretato questa disposizione come requisito formale imprescindibile la cui violazione determina l'inammissibilità.
Norma richiamata in relazione alle modalità di presentazione delle impugnazioni; la Corte lo ha collegato all'art. 613 per motivare l'inammissibilità dovuta a vizi formali di presentazione.
Richiamato come norma generale sulle impugnazioni; utilizzato nel richiamo normativo che conduce alla inammissibilità prevista dall'art. 610, comma 5-bis.
Autorizza la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte lo ha applicato per liquidare le spese a carico del ricorrente.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare la possibilità di imporre il versamento alla Cassa delle Ammende anche quando non sussiste colpa grave del ricorrente; la Corte ha comunque ritenuto opportuno un pagamento equitativo (euro 3.000,00).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di carattere amministrativo procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria consequenziali alla decisione.
Massime di principio
- I requisiti formali di presentazione del ricorso per cassazione (in particolare la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale) sono imprescindibili: la loro violazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La Corte tende ad applicare rigidamente le norme procedurali relative alla forma, con conseguenti condanne alle spese per il ricorrente quando il vizio rende il ricorso inammissibile.
- Anche in assenza di colpa grave del ricorrente, la Corte può comunque disporre un versamento alla Cassa delle Ammende, quantificato in via equitativa alla luce della giurisprudenza costituzionale.
- Prima di proporre ricorsi in Cassazione, è essenziale assicurarsi della correttezza formale attraverso un difensore abilitato all'iscrizione speciale; in caso di incertezza procedurale è preferibile ricorrere al professionista per evitare sanzioni e perdita del gravame.
- Se l'impugnazione riguarda provvedimenti cautelari o ordinanze di GIP, occorre porre particolare attenzione ai termini e agli obblighi formali dell'impugnazione per non compromettere la possibilità di riesame del provvedimento.
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