Cassazione Penale, Sentenza n. 46140/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (appartenente alla consorteria di Cirò, 'ndrangheta) e detenzione illecita di armi e munizioni. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta morte del ricorrente, accertata presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia. La Corte ha ritenuto che la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale relativo al procedimento incidentale (controllo della legittimità della misura cautelare), rendendo inibita qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione. La Corte richiama la giurisprudenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 Poggi Longostrevi) secondo cui il procedimento incidentale deve essere dichiarato improcedibile se, successivamente alla proposizione del ricorso, interviene la morte dell'imputato; la declaratoria di estinzione del reato per morte deve essere pronunciata dal giudice del procedimento principale, ma in ogni caso l'incidente resta improcedibile per la mancanza del soggetto che ha proposto il gravame. In conclusione il ricorso è dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente e valutata dalla Corte nel contesto del procedimento incidente: la Corte ritiene che, in presenza della morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso, il procedimento incidentale debba essere dichiarato improcedibile conformemente alla disciplina processuale richiamata dall'art. 273 c.p.p.
Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 Poggi Longostrevi (Rv. 217245 - 01)
Giurisprudenza consolidata richiamata per affermare che la morte dell'imputato successiva alla proposizione del ricorso rende improcedibile il procedimento incidentale, in quanto viene meno il soggetto che ha proposto il gravame e resta inibita ogni pronuncia sui motivi dell'impugnazione.
Massime di principio
- La morte dell'imputato sopravvenuta dopo la proposizione di un ricorso incidentale (es. controllo della misura cautelare) determina, di regola, l'improcedibilità del ricorso: non è possibile proseguire il procedimento incidentale in assenza del soggetto che ha proposto l'impugnazione.
- La declaratoria di estinzione del processo per morte dell'imputato è competenza del giudice del procedimento principale; la Corte di cassazione, nei procedimenti incidentali, non può invece pronunciarsi sul merito del gravame qualora sia venuta meno la parte ricorrente.
- In presenza di notizia di decesso dell'imputato, il difensore o la parte interessata deve segnalare al giudice del procedimento principale l'intervenuta causa estintiva affinché venga adottata la declaratoria formale; fino a tale declaratoria le misure cautelari possono restare formalmente in essere, ma la morte impedisce il prosieguo dell'impugnazione incidentale.
- Nei casi di misure cautelari, i limiti processuali connessi alla sopravvenuta morte ostano a ottenere una decisione sul merito dell'impugnazione: la strategia difensiva deve quindi indirizzarsi alle azioni nel procedimento principale (richiesta di declaratoria di estinzione) piuttosto che al proseguimento di un ricorso incidentale.
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