Sentenza n. 149/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il ripiano, nonché atti presupposti e connessi relativi agli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato gli atti statali e gli ulteriori atti presupposti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e alla conseguente richiesta di ripiano pro quota degli oneri riferiti agli anni 2015-2018. All'udienza pubblica il difensore della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, poiché la società aveva provveduto al versamento in favore delle Regioni degli oneri di ripiano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025.
La decisione
Il TAR, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e dell'avvenuto versamento degli oneri di ripiano, ha dichiarato il ricorso improcedibile. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, rilevando che non residuava un interesse concreto e attuale a una decisione di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95 del 2025
La disposizione è richiamata quale base normativa del versamento effettuato dalla società in favore delle Regioni degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, circostanza che ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla definizione della controversia.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando un evento sopravvenuto elimina l'interesse concreto e attuale del ricorrente a una decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse, ove coerente con la sopravvenuta soddisfazione o eliminazione della pretesa sostanziale, consente al giudice di definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti, in applicazione del principio dispositivo.
- Il pagamento o versamento degli oneri oggetto della contestazione può determinare il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento degli atti presupposti, quando dal testo del provvedimento risulti che il ricorrente non intende più coltivare la decisione nel merito.
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