Cassazione Civile, Ordinanza n. 17883/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione n. 36728/2022. In tale ordinanza, che aveva accolto il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Velletri e disposto la cassazione con rinvio, era stato indicato per errore il "Tribunale di Roma" quale giudice di rinvio, mentre dal complessivo contenuto del provvedimento risultava che il rinvio dovesse essere al "Tribunale di Velletri" in diversa composizione. La resistente è stata ritualmente comunicata e il Comune intimato non ha svolto difese. La ricorrente ha quindi domandato l’emenda dell’errore per consentire la corretta riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che nell’ordinanza n. 36728/2022, alla pagina 12, nel primo capoverso della motivazione e nel terzo rigo del dispositivo, la dicitura "Tribunale di Roma" debba intendersi sostituita con "Tribunale di Velletri". Ha inoltre ordinato alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale del provvedimento corretto. La Corte ha precisato che la riassunzione davanti al giudice di rinvio decorre dalla pubblicazione della presente ordinanza e ha ribadito che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di Cassazione
il termine per riassumere la causa davanti al giudice di rinvio decorre, nel caso di correzione dell’errore sul giudice di rinvio, dalla pubblicazione dell’ordinanza correttiva.
richiamato quale base del procedimento di correzione degli errori materiali; nel relativo procedimento non sono ammesse statuizioni sulle spese.
richiamato insieme all’art. 287 c.p.c. come disciplina applicabile al procedimento di correzione degli errori materiali.
Massime di principio
- L’errore materiale contenuto in un provvedimento di cassazione può essere corretto dalla stessa Corte quando, dal complesso della motivazione e del dispositivo, risulti in modo univoco quale fosse il giudice di rinvio effettivamente voluto.
- L’indicazione erronea del giudice di rinvio non può essere emendata dal giudice erroneamente indicato né comporta un rinvio d’ufficio alla Corte di cassazione; la correzione può avvenire solo su istanza della parte interessata.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere emessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
- Quando la correzione incide sull’indicazione del giudice di rinvio, il termine per la riassunzione decorre dalla pubblicazione dell’ordinanza correttiva, al fine di assicurare certezza sul giudice davanti al quale il processo deve essere ripreso.
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