Cassazione Penale, Ordinanza n. 15755/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p., ricevendo la pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 60.000 euro di multa per reati in materia di immigrazione clandestina. Con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contestava in relazione al capo b) che il giudice non avesse pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, in subordine, non avesse escluso la circostanza aggravante della commissione del fatto da parte di tre o più persone. La Corte rileva però che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché i vizi dedotti, attinenti alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e alla valutazione del merito, sono estranei al perimetro del sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena. Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sono deducibili solo questioni relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva comunque motivato sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sulla rilevanza degli elementi istruttori, sulla qualificazione giuridica delle condotte, sulle attenuanti e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, definito con accordo tra imputato e pubblico ministero
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sul merito della responsabilità
impone al giudice di prosciogliere immediatamente quando risulti evidente l'assenza di cause di punibilità o la non configurabilità del reato
regolano la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
disciplina l'impugnazione della sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dalla legge, con un sindacato di legittimità ristretto a profili di volontà, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena.
- Non è consentito dedurre, contro il patteggiamento, censure che investano la sussistenza degli elementi costitutivi del reato o la valutazione del compendio istruttorio, poiché tali questioni restano coperte dall'accordo negoziale recepito in sentenza.
- La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente dedotta in cassazione contro il patteggiamento se la censura mira, in sostanza, a contestare il merito della responsabilità e non uno dei motivi tassativamente ammessi.
- Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è fondato su motivi manifestamente estranei al perimetro legale dell'impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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