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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15955/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: è ammissibile in cassazione dedurre l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.). Essendo il reato estinto per prescrizione anteriore alla sentenza di secondo grado, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna per furto del 17/06/2014 con tre motivi: violazione del principio ne bis in idem; mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del reato (prescrizione maturata il 17/12/2021, anteriore alla sentenza di secondo grado del 17/01/2022); diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)

    art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

    Autorizza il motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge o vizio di motivazione; la Corte lo interpreta nel senso che è ammessa la deduzione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, anche con un unico motivo

  • Cass. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'ammissibilità in cassazione della doglianza relativa all'intervenuta prescrizione come motivo ai sensi dell'art. 606, lett. b

Massime di principio

  • La prescrizione intervenuta prima della pronuncia impugnata può essere dedotta in cassazione anche con un unico motivo e questa deduzione è ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
  • Se dalla documentazione e dalle date emerge con chiarezza che il reato è estinto per prescrizione anteriore alla sentenza impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio perché il fatto è estinto, senza necessità di rimandare la causa al giudice di merito
  • La mancata dichiarazione della prescrizione da parte del giudice di merito costituisce vizio rilevante e può portare all'annullamento quando l'estinzione è dimostrabile con i dati processuali
  • Questioni relative a circostanze attenuanti o sospensione condizionale della pena possono diventare irrilevanti se viene accertata l'estinzione del reato per prescrizione
  • È fondamentale verificare con precisione le date utili ai fini della prescrizione (data del fatto, eventuali interruzioni, termini maturati e data della sentenza impugnata) per valutare se la prescrizione è intervenuta prima della decisione impugnata

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