Cassazione Penale, Ordinanza n. 24557/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riqualificazione del fatto in tentativo: è stata confermata, sul piano sostanziale, la qualificazione del reato come rapina impropria consumata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un unico motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 628, comma secondo, c.p. e vizio di motivazione, lamentando la mancata riqualificazione del fatto da rapina impropria consumata a tentata rapina impropria. La doglianza sosteneva che la condotta si sarebbe arrestata allo stadio del tentativo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello, oltre che manifestamente infondato perché contrario al consolidato orientamento secondo cui la rapina impropria si consuma già con la sottrazione della cosa mobile altrui, non essendo necessario il conseguimento del possesso o dell'autonoma disponibilità del bene.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per sostenere la configurabilità del tentativo; la Corte esclude la sua applicazione perché, nella ricostruzione condivisa, il reato era già consumato con la sottrazione.
La Corte ribadisce che la rapina impropria si consuma con la mera sottrazione della cosa mobile altrui e che non è necessario il possesso pieno o l'autonoma disponibilità del bene.
Massime di principio
- Ai fini della consumazione della rapina impropria, è sufficiente la mera sottrazione della cosa mobile altrui; non occorre che l'agente abbia ottenuto un autonomo e stabile possesso del bene.
- Il controllo immediato da parte della vigilanza o di terzi può impedire l'acquisizione della piena disponibilità della cosa, ma non esclude la consumazione del delitto se la sottrazione è già avvenuta.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, specie quando si risolva in una mera contrapposizione a un orientamento di legittimità consolidato.
- La qualificazione del fatto come tentativo non è configurabile quando la condotta abbia già integrato tutti gli elementi richiesti per la consumazione secondo l'interpretazione costante della norma incriminatrice.
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