Sentenza del 09/04/2024 n. 344 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità di €50 relativo alle scritte su un automezzo della Z Srl (nome della società, e-mail, numero verde e stemmi dei comuni). Z Srl ha impugnato ritenendo le scritte non pubblicitarie ai sensi della legge 507/1993 e denunciando carenza di motivazione dell'atto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente. La concessionaria ha sostenuto la tassabilità perché la società, pur pubblica, è una S.r.l. a carattere privatistico il cui oggetto sociale prevede la possibilità di svolgere servizi anche per terzi.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso. In appello la Corte ha rigettato l'impugnazione della ICA e confermato la sentenza di primo grado: le scritte sull'automezzo non hanno contenuto pubblicitario ma informativo (identificano il gestore del servizio e forniscono contatti per comunicazioni), non sono finalizzate a promuovere la domanda di servizi né a migliorare l'immagine. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la mera presenza nell'oggetto sociale della possibilità di svolgere servizi per terzi, in assenza di prova che tale attività sia effettivamente stata svolta o che la società abbia partecipato a gare per terzi. Esito: appello rigettato; conferma della sentenza di merito; condanna della ICA al pagamento delle spese del grado, liquidate in €75,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 507/1993 (imposta sulla pubblicità)
Ai sensi dell'art. 5 richiamato in sentenza, sono imponibili i messaggi pubblicitari percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico quando, nell'esercizio di un'attività economica, mirano a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto. Le indicazioni meramente identificative e di contatto, privi di contenuto promozionale, non rientrano nell'imponibile.
Statuto del Contribuente, art. 7
Il ricorrente aveva denunciato carenza di motivazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 7; tuttavia la decisione del giudice si è basata sul contenuto sostanziale delle scritte e sulla mancanza di elementi di pubblicità. Rimane comunque il principio che gli atti impositivi devono essere adeguatamente motivati.
Massime di principio
- Le indicazioni su mezzi che svolgono servizi pubblici (nome dell'ente/gestore, contatti, stemmi comunali) sono generalmente considerate informative e non soggette all'imposta sulla pubblicità se prive di elementi promozionali.
- La mera natura 'economica' dell'ente (anche se societaria) non comporta automaticamente la tassabilità delle scritte: è necessario che la comunicazione sia effettivamente finalizzata a promuovere domanda o immagine.
- L'esistenza nell'oggetto sociale della possibilità di operare per terzi non è sufficiente: l'amministrazione deve provare che l'ente abbia effettivamente svolto o offerto servizi a terzi o che la comunicazione sia rivolta al mercato.
- L'onere probatorio sulla natura pubblicitaria di un messaggio grava sull'ente impositore: occorrono elementi concreti di contenuto promozionale o di finalità commerciale.
- Per ridurre il rischio di accertamento, le scritte su veicoli di servizi pubblici devono limitarsi a informazioni identificative e di contatto, evitando slogan, messaggi promozionali o riferimenti a offerte.
- In caso di avviso, è opportuno contestare sia il merito (assenza di contenuto pubblicitario) sia eventuali vizi formali (mancata motivazione) richiedendo la produzione di prove sull'effettiva finalità commerciale della comunicazione.
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