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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24509/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo non introduceva una vera questione di legittimità ma sollecitava una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per invasione di terreni o edifici e per tentato furto. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura era impostata come doglianza sulla motivazione della Corte territoriale, ma la Suprema Corte l'ha qualificata come richiesta di un diverso apprezzamento di fatto, ritenendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo sufficiente sia il diniego delle attenuanti generiche sia la valorizzazione dei precedenti penali ai fini della recidiva e della maggiore pericolosità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in combinazione con l'art. 624 c.p. per il tentato furto contestato e confermato.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato in combinazione con l'art. 56 c.p. per il tentativo di furto.

  • art. 62-bis c.p.

    Implicitamente richiamato attraverso la questione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte ritiene legittimamente motivato in assenza di elementi positivi favorevoli.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente dalla contestazione sull'applicazione della recidiva; la Corte ritiene corretta la valorizzazione dei precedenti penali ai fini della maggiore pericolosità.

Massime di principio

  • Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico in assenza di elementi negativi, ma richiedono la presenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
  • Il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando assorbiti gli altri profili non valorizzati.
  • La valutazione della recidiva e dei precedenti penali, quando è collegata alla maggiore pericolosità dell'imputato, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione o ponderazione dei fatti rilevanti per il trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTentativoFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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