Ordinanza n. 2421/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, – del provvedimento disciplinare assunto in data -OMISSIS-con il quale al minore -OMISSIS-è stata comminata la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per 20 giorni scolastici con esclusione dai viaggi di istruzione e stage per l’intero anno scolastico nonché è stato riconosciuto obbligato al pagamento della somma di -OMISSIS-per le illegittime ragioni e ricostruzioni del fatto di cui in seguito (doc. 1); – della contestazione di addebito disciplinare del -OMISSIS-, per quanto di ragione (doc. 2); -del regolamento di disciplina vigente dal -OMISSIS-(doc. 3), per quanto di ragione; – nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso ai provvedimenti sopra indicati, anche se non conosciuto, e di ogni ulteriore atto o comportamento amministrativo, anche omissivo, che risulti lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti, così come descritta nel presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica per 20 giorni, con esclusione da viaggi di istruzione e stage per l'intero anno scolastico e richiesta di pagamento di una somma per i danni connessi all'occupazione dell'istituto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la sanzione disciplinare irrogata al minore, la contestazione degli addebiti, il regolamento di disciplina e gli atti connessi. Hanno contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, i vizi di istruttoria e motivazione, l'erronea ricostruzione dei fatti, la sproporzione della sanzione e la lesione del diritto di difesa. I fatti riguardavano l'occupazione dell'istituto scolastico e il successivo periodo di sospensione dell'attività didattica, determinato dall'inagibilità dei locali danneggiati durante l'occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare all'esito della sommaria valutazione propria della fase cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che dagli accertamenti scolastici emergesse, prima facie, la responsabilità del minore per i fatti contestati, inclusa la protrazione delle conseguenze dell'occupazione durante il periodo di inagibilità dei locali. Ha ritenuto la sanzione conforme al regolamento disciplinare applicabile, in quanto riconducibile alle sanzioni previste per la violazione dell'integrità del patrimonio dell'istituto e per l'occupazione dei locali. Non ha ravvisato un'evidente sproporzione, considerando obiettivamente gravi i fatti e rimesso il relativo apprezzamento alla discrezionalità del Consiglio di istituto, non sindacabile nel merito. Ha inoltre escluso, in via sommaria, la lesione del diritto di difesa, poiché il minore era stato informato degli addebiti e posto in condizione di difendersi nel procedimento disciplinare. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato la finalità anche educativa della sanzione e il percorso formativo previsto durante l'allontanamento; ha ritenuto ipotetica l'incidenza sul voto di condotta e sull'ammissione all'anno successivo, trattandosi di una valutazione intermedia non vincolata dalla sanzione; ha qualificato come meramente economico, e quindi non irreparabile ai fini cautelari, il pregiudizio relativo alla richiesta risarcitoria dell'istituto, riservando ogni valutazione sulla giurisdizione in proposito. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
non integrante i requisiti di irreparabilità richiesti dall’art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, oltre al fumus boni iuris, un pregiudizio grave e irreparabile; il danno meramente economico non soddisfa, di regola, tale requisito.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica dei vizi di istruttoria e motivazione è necessariamente sommaria; non sussiste il fumus quando dagli accertamenti dell'istituzione scolastica emerga prima facie la responsabilità dell'alunno per i fatti contestati e la ricostruzione non risulti manifestamente inattendibile.
- Una sanzione disciplinare scolastica è conforme al principio di tipicità quando rientra nelle misure previste dal regolamento di disciplina applicabile per violazioni dell'integrità del patrimonio dell'istituto e per l'occupazione dei locali scolastici.
- La valutazione della gravità dei fatti e della proporzionalità della sanzione disciplinare rientra nella discrezionalità dell'organo scolastico competente e non è sostituibile dal giudice nel merito, salvo manifesta irragionevolezza o sproporzione.
- Il diritto di difesa nel procedimento disciplinare scolastico è rispettato quando l'alunno sia stato informato degli addebiti e posto concretamente in condizione di presentare le proprie difese davanti all'organo competente.
- La possibile incidenza futura della sanzione sul voto di condotta e sull'ammissione all'anno successivo non integra un periculum attuale quando dipenda da una valutazione soltanto intermedia e non vincolata dalla sanzione impugnata.
- Il pregiudizio esclusivamente economico derivante da una richiesta risarcitoria dell'istituzione scolastica non presenta, di regola, i caratteri dell'irreparabilità richiesti per la tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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