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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1673/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verte sulla condanna per plurime fattispecie di bancarotta relative alla societa 'Europe Logistics Systems s.r.l.' (fallita il 9/3/2017). L'imputato, in qualità di amministratore unico, è ritenuto aver distratto crediti per complessivi €184.636,00, tenuto scritture contabili tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e delle operazioni, e cagionato il fallimento mediante operazioni dolose (gestione impropria, rimesse finanziarie intra-gruppo formalmente giustificate ma avulse dall'attività, accumulo di debiti erariali oltre €380.000). In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) censure sulla motivazione e sui profili probatori (compresa la mancata produzione di intercettazioni) con riferimento all'art. 192 c.p.p.; (2) censura per mancata applicazione di una sanzione sostitutiva della pena, deducendo violazione/erronea applicazione di norme sulle sostituzioni (art. 56 legge n. 689/1981 e art. 545-bis c.p.p.) e lamentando che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato l'istanza né fissato eventualmente udienza sul punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità e perche le censure miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, vietata in sede di legittimità. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'appello ha rigettato l'istanza di sanzione sostitutiva limitandosi a valutazioni formali e richiedendo un'istanza 'specifica', mentre la normativa non subordina la sostituzione della pena a una particolare forma dell'istanza ma richiede che il giudice compia una valutazione prognostica e di bilanciamento circa l'eventuale inadempimento delle prescrizioni (ai sensi dell'art. 58, comma 1, legge n. 689/1981 come modificata). Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della sanzione sostitutiva e ha rinviato per nuovo giudizio, su quel punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma; il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in relazione alla motivazione: la Corte ha ritenuto le censure generiche e comunque non idonee a contestare specifici travisamenti probatori, per cui il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 56 legge 24/11/1981 n. 689

    Invocato dal ricorrente in tema di sanzioni sostitutive; la Corte rileva che la normativa sulle sanzioni richiede una valutazione prognostica del giudice ma non impone una forma particolarmente motivata dell'istanza da parte del condannato.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione circa la possibilità di applicare misure alternative: la Corte ne considera il quadro normativo connesso alla valutazione della sostituibilità della pena, sottolineando l'onere del giudice di compiere la valutazione anche d'ufficio.

  • art. 58, comma 1, legge 24/11/1981 n. 689 (come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f) del d.lgs. 10/10/2022 n. 150)

    La Corte richiama la norma nella parte che riguarda i 'fondati motivi' che impediscono la sostituzione della pena: tali motivi devono essere valutati con un giudizio di bilanciamento prognostico tra finalità rieducativa e necessità di assicurare l'effettività della pena; la valutazione mancava nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • In cassazione le censure generiche sulla motivazione e sulla valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili: occorre indicare specifici vizi di legge o travisamenti di prova chiaramente rilevabili dal testo della sentenza.
  • La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva non richiede una particolare forma o un'istanza tecnicamente 'super-motivata': il giudice è tenuto a valutare, anche d'ufficio, se sussistono i presupposti per la sostituzione, compiendo un giudizio prognostico sui 'fondati motivi' di possibile inadempimento delle prescrizioni.
  • Se il giudice si limita a rilievi meramente formali sull'istanza senza effettuare la valutazione prognostica e di bilanciamento richiesta dalla normativa, la decisione può essere annullata in relazione a quel punto e rinviata per nuovo esame.
  • Per il difensore, nelle istanze per sanzioni sostitutive è utile produrre elementi concreti e documentati (es. situazione familiare, lavorativa, stato di salute, radicamento sociale, comportamenti processuali e carcerari precedenti) e chiedere espressamente l'esame in udienza, così da agevolare la valutazione prognostica del giudice.
  • Quando si contestano omissioni probatorie (es. mancata produzione di intercettazioni), è importante specificare la rilevanza probatoria di tali elementi per evitare che la censura sia considerata generica e quindi inammissibile.

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