Cassazione Penale, Sentenza n. 41895/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato il provvedimento censurando la mancata applicazione, nel calcolo dei termini di fase, dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, c.p.p., che prevede un aumento di sei mesi dei termini per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.; in sostanza si deduceva violazione delle norme sul computo dei termini di fase.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In primo luogo il Procuratore generale ha rinunciato al ricorso prima dell'apertura del dibattimento; l'art. 589, comma 1, c.p.p. consente la rinuncia e l'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. dispone l'inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia. Anche in via subordinata la cessazione della misura cautelare è stata rilevata in seguito alla sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro in data 17 luglio 2025 (cessazione ex art. 300 c.p.p.), ma la dichiarazione di inammissibilità è stata decisa per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente quale parametro per il corretto computo dei termini di fase; la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione per effetto della rinuncia dell'impugnante.
art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alle fattispecie per le quali, secondo il ricorrente, sarebbe dovuto intervenire l'aumento dei termini previsto da art. 303; la Corte non ha comunque esaminato il merito per la rinuncia.
Richiama la cessazione della misura cautelare a seguito dell'assoluzione in sede di appello, circostanza verificatasi con la sentenza del 17 luglio 2025; questa cessazione avrebbe comunque reso priva di oggetto la questione relativa alla misura.
art. 589, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il pubblico ministero può rinunciare all'impugnazione fino all'apertura del dibattimento; la Corte ha ritenuto applicabile la norma e rilevante per dichiarare l'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Dispone che il ricorso è inammissibile quando vi è rinuncia all'impugnazione; la Corte ha disposto l'inammissibilità del ricorso per tale motivo.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero presenta rinuncia all'impugnazione prima dell'apertura del dibattimento (art. 589 c.p.p.), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., indipendentemente da questioni di merito.
- La cessazione di una misura cautelare per effetto di una successiva assoluzione (art. 300 c.p.p.) rende spesso priva di oggetto la contestazione sulla misura, ma non è necessario decidere sul merito se il ricorso è già stato rinunciato.
- Quando si contesta il computo dei termini (es. richiamo dell'art. 303 e delle sue previsioni additive), va comunque verificato l'esito procedimentale: una rinuncia o la cessazione della materia del contendere impediscono l'esame sostanziale della questione.
- In situazioni analoghe è importante documentare tempestivamente la rinuncia o l'avvenuta cessazione della misura (es. sentenza di assoluzione) per velocizzare la dichiarazione di inammissibilità o l'estinzione del procedimento relativo alla misura.
- Per chi impugna, valutare sempre il momento processuale: la rinuncia è efficace soltanto fino all'apertura del dibattimento; oltre tale momento potrebbero venir meno gli effetti automatici di inammissibilità previsti dalla norma.
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