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Sentenza

Sentenza n. 591/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della nota prot. n. 0003082/U del 04.08.2025 del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 11 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202504149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del dirigente scolastico che attestava l’assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno su 40 ore di frequenza per l’anno scolastico 2025/2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui erano state assegnate al minore, soggetto con handicap con connotazione di gravità, 11 ore settimanali di sostegno a fronte di 40 ore di frequenza scolastica. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e degli atti connessi, l’accertamento del diritto all’insegnante di sostegno per l’intero orario e la condanna dell’amministrazione all’assegnazione di 40 ore settimanali. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza, pur non concedendo misure cautelari, ha ordinato all’istituto di redigere il Piano Educativo Individualizzato e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa applicabile. Il ricorrente ha inoltre rappresentato che il medesimo bene della vita era stato oggetto di altro giudizio, relativo al PEI del 9 ottobre 2025, nel quale era stata disposta una misura cautelare di riesame e successivamente era intervenuta una sentenza di accoglimento; in esecuzione di tale pronuncia l’istituto aveva assegnato il sostegno per l’intero tempo scuola.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che nel corso del giudizio la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta mediante l’assegnazione del sostegno didattico per l’intero orario di frequenza, conseguente alla sentenza resa nell’altro giudizio avente ad oggetto il PEI e il medesimo bene della vita. Le spese sono state compensate, poiché erano già state liquidate a favore del ricorrente nel giudizio precedente e una diversa statuizione avrebbe determinato un’indebita duplicazione. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è integralmente soddisfatta dall’amministrazione, anche in esecuzione di una pronuncia resa in altro giudizio avente ad oggetto il medesimo bene della vita.
  • Quando la soddisfazione della pretesa è già stata considerata e le spese sono state liquidate in un precedente giudizio relativo al medesimo bene della vita, nel successivo giudizio le spese possono essere compensate per evitare indebite duplicazioni.
  • L’assegnazione delle ore di sostegno a un alunno con disabilità deve essere definita attraverso il Piano Educativo Individualizzato e la quantificazione effettuata secondo la normativa applicabile; tuttavia, nel caso concreto, tale questione non è stata decisa nel merito per effetto della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

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