Cassazione Penale, Sentenza n. 28107/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della loro condanna per avere favorito Santoro Martino nella ottenimento ed uso di un passaporto falso (generalità di Orfano Pasquale con foto di Santoro). Le censure denunciavano vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità: si contestava che la Corte di appello avesse fondato la condanna su mere supposizioni (spostamenti di Comite a Napoli per consegnare e ritirare foto/passaporto) e su un'interpretazione arbitraria di una conversazione intercettata (n. 4133 del 19/12/2013). Amatobene deduceva anche vizio nella ricostruzione della recidiva, sostenendo l'irrilevanza delle pregresse condanne per effetto del tempo trascorso e della natura delle pene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul merito ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la pronuncia di merito si fonda su indizi certi, molteplici e convergenti (spostamenti rilevati dal GPS della vettura di Amatobene, contatti intercettati con Santoro, correlazione spazio-temporale tra consegna del passaporto il 19/12/2013 e la partenza di Santoro il 20/12/2013, nonché la conoscenza del nominativo falso), e l'interpretazione della conversazione intercettata è questione di fatto rimessa ai giudici di merito. Il secondo motivo (recidiva di Amatobene) è stato ritenuto generico e infondato: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva valutando numero, natura e tipologia delle precedenti condanne e la maggiore pericolosità del nuovo episodio. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La cosiddetta "doppia conforme": la Corte di cassazione riconosce la valutazione dei giudici di merito quando questa si fonda su elementi certi, plurimi e convergenti; la combinazione di indizi può reggere la condanna
Giurisprudenza - Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Principio secondo cui l'interpretazione di linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se la valutazione è logica e coerente con le massime di esperienza
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e del linguaggio cifrato è tipicamente una questione di fatto riservata ai giudici di merito: in Cassazione il sindacato è limitato a vizi logici o principi di diritto violati
- Una condanna può essere fondata su indizi purché siano certi, plurimi e convergenti (dottrina della "doppia conforme"): non è necessario un singolo elemento probatorio decisivo
- Per impugnare con successo la motivazione è necessario dimostrare incongruenze, omissioni o contraddizioni logiche nella ricostruzione probatoria, non soltanto presentare interpretazioni alternative plausibili
- La contestazione della riferibilità di una conversazione intercettata richiede di mostrare l'insufficienza degli elementi oggettivi che la collegano all'ipotesi accusatoria (es. mancanza di correlazioni spazio-temporali o di altri riscontri)
- La valutazione della recidiva considera numero, natura, temporalità e tipologia delle pregresse condanne: la sola distanza temporale o la conversione di pene non elimina automaticamente la valutazione di maggiore pericolosità
- In Cassazione i ricorsi descritti in modo generico o non confrontati specificamente con la motivazione impugnata possono essere dichiarati inammissibili; i difensori devono formulare censure precise e ben motivate
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