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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11078/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso del 22/07/2021 che aveva ridotto il sequestro preventivo diretto e per equivalente disposto dal GIP al valore di euro 204.246,85. Il Pubblico Ministero ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente individuato il "profitto" del reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 nel solo ammontare del debito tributario iscritto a ruolo (circa 204.346,85 euro), mentre la giurisprudenza costante della Corte richiede che il profitto del reato coincida con la riduzione del patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione (ossia il valore dei beni aziendali oggetto di cessione fraudolenta, indicato in circa 900.606,00 euro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero; ha ritenuto fondato il motivo accertando che il profitto del reato di sottrazione fraudolenta alle imposte va identificato nel patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione (valore dei beni oggetto di frode) e non nel solo debito tributario. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Treviso per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11

    Il "profitto" del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte va individuato nel patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione (valore dei beni occultati o ceduti fraudolentemente), non nel mero ammontare del debito tributario; per il calcolo può tenersi conto delle somme effettivamente recuperate dall'Amministrazione finanziaria.

  • codice di procedura penale, art. 324, comma 5

    Norma processuale che disciplina l'effetto dell'annullamento con rinvio: la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale di Treviso per nuovo esame e determinazioni conformi al principio di diritto enunciato.

Massime di principio

  • Nelle misure cautelari patrimoniali per frodi fiscali ex art. 11 d.lgs. n.74/2000, il criterio di quantificazione del sequestro è il valore del patrimonio effettivamente sottratto alla garanzia dell'esazione (beni oggetto di atti simulati o cessioni fraudolente), non l'ammontare delle imposte iscritte a ruolo.
  • Per determinare l'entità del profitto sequestrabile si devono considerare i beni idonei a costituire garanzia per l'Amministrazione finanziaria e, se del caso, detrarre le somme già recuperate o i versamenti effettuati.
  • Il reato di cui all'art. 11 è configurato come reato di pericolo: la mera sottrazione patrimoniale idonea a pregiudicare l'attività recuperatoria del Fisco integra la fattispecie anche senza che l'esito sia favorevole all'agente.
  • In situazioni analoghe, il pubblico ministero dovrà mirare a sequestri basati sul valore dei beni trasferiti o occultati; il giudice del riesame non può limitare il sequestro al solo ammontare del debito iscritto a ruolo se il patrimonio sottratto è maggiore.
  • La difesa può comunque rilevare elementi specifici di recupero od esigibilità che riducano il valore effettivo sottratto, ma la valutazione deve seguire la logica del presidio patrimoniale e non una coincidenza automatica con il tributo evaso.

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