Cassazione Penale, Ordinanza n. 36900/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 febbraio 2025. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per i reati contestati; la censura è stata ritenuta meramente reiterativa delle doglianze già proposte in appello e puntualmente respinte. La sentenza d'appello aveva ricondotto i fatti alla fattispecie di cui all'art. 474 c.p., ritenendo la contraffazione idonea a trarre in inganno sull'autenticità della merce. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione; la censura mirava a una nuova valutazione della congruità della pena, senza indicare arbitrio o illogicità, mentre la Corte d'appello aveva giudicato la pena proporzionata ai fatti e alla personalità della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo riproponeva questioni già esaminate e respinte in appello con motivazione priva di vizi logici, mentre il secondo sollecitava una rivalutazione della congruità della pena non consentita in sede di legittimità, in assenza di arbitrio o illogicità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La responsabilità e la condanna pronunciate in appello restano ferme.
Norme richiamate
dirette ad evidenziare la piena riconducibilità dei fatti alla fattispecie di cui all'art. 474, cod. pen., stante l'idoneità della contraffazione a trarre in inganno sull'autenticità della merce
La fattispecie è stata ritenuta applicabile perché la contraffazione era idonea a ingannare sull'autenticità della merce.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito riproporre doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese con motivazione immune da vizi logici.
- È inammissibile la censura sulla determinazione della pena che miri a una nuova valutazione della sua congruità, salvo che la decisione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
- La contraffazione integra la fattispecie di cui all'art. 474 c.p. quando è idonea a trarre in inganno sull'autenticità della merce.
Come è indicizzato
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