Cassazione Civile, Ordinanza n. 35067/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia origina da un contratto di sublocazione: il tribunale aveva dichiarato la risoluzione del rapporto per inadempimento della subconduttrice e l'aveva condannata al pagamento dei canoni non versati in favore dell'unica erede del sublocatore, rigettando le domande riconvenzionali della subconduttrice. L'appello proposto dalla subconduttrice era stato dichiarato inammissibile per tardività. Successivamente, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti e per aspecificità e genericità dei motivi. Contro quest'ultima ordinanza la soccombente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. La Corte, tuttavia, ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato di non essere abilitata al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e risultava effettivamente non più iscritta all'albo speciale dal 22/12/2021; inoltre, non vi era prova dell'avvenuta notificazione del ricorso per revocazione.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del Consigliere delegato e ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha altresì disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese. In applicazione dell'art. 380-bis, quarto comma, c.p.c., ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
È la base normativa del ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
La precedente ordinanza di legittimità era stata dichiarata inammissibile per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti.
Il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
art. 380-bis, quarto comma, c.p.c.
Poiché la decisione è conforme alla proposta del consigliere delegato, è stata applicata la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato come base per la condanna della ricorrente al pagamento della somma alla Cassa per le ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ha fondato l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il collegamento con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione è inammissibile quando il ricorrente non sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e agisca personalmente pur dichiarando la propria mancanza di abilitazione.
- In sede di revocazione è necessaria la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso: l'assenza di tale prova comporta l'inammissibilità del gravame.
- Quando la decisione segue integralmente la proposta del consigliere delegato nel rito camerale, si applica la disciplina sanzionatoria processuale prevista dall'art. 380-bis c.p.c., con condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'accertamento dell'inammissibilità del ricorso comporta la statuizione di non luogo a provvedere sulle spese, salva la sanzione processuale espressamente prevista dalla legge.
- rami
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