Cassazione Penale, Sentenza n. 42358/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per bancarotta fraudolenta documentale. Fa valere: 1) vizio di motivazione per travisamento della prova e mancanza del dolo specifico, sostenendo che il fallimento è derivato principalmente da debiti erariali e che la documentazione contabile era stata consegnata o comunque non idonea a provare l'elemento soggettivo; contesta inoltre che la Corte d'appello non abbia valutato i nuovi elementi probatori prodotti (documento dell'Agenzia delle Entrate e relazione della Guardia di Finanza) che dimostrerebbero che la Pan Press non operava dal 2003/2004, era stata liquidata nel 2005 e che fornitori e dipendenti erano stati soddisfatti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche in ragione dell'età avanzata dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello avesse adeguatamente recepito e condiviso la ricostruzione del Tribunale, motivando sulla mancata messa a disposizione della documentazione contabile alla curatela e sugli elementi che dimostrano l'omessa tenuta della contabilità. Le censure del ricorrente sono state giudicate generiche e consistenti in allegazioni di fatto non decisive in sede di legittimità; le deduzioni sui nuovi documenti sono state considerate assertive e non idonee a dimostrare il travisamento della prova. Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché si sarebbe trattato di un diverso apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
richiamo alla limitazione del controcriterio di ammissibilità dei motivi in cassazione; la Corte ha valutato il ricorso entro i limiti processuali consentiti
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
applicazione della norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non sono ammesse contestazioni generiche: il ricorrente deve indicare puntualmente i profili di travisamento della prova o errori di diritto; argomentazioni vaghe o semplici richieste di diverso apprezzamento dei fatti vengono rigettate.
- Le valutazioni del dolo specifico e della tenuta della contabilità operate dal giudice del merito sono sindacabili in cassazione solo se emerge una manifesta illogicità o un travisamento probatorio comprovato; la mera esistenza di documenti nuovi non vale a ribaltare la motivazione se non è dimostrata la loro decisività e ammissibilità nei gradi precedenti.
- Le allegazioni di fatto nuove o documenti prodotti per la prima volta in appello o in cassazione richiedono una precisa indicazione della loro rilevanza e della loro incidenza sul giudizio di colpevolezza; altrimenti sono considerate assertive e inidonee.
- Il fatto che i creditori privati risultino soddisfatti non esclude automaticamente la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale; la valutazione della condotta distrattiva o della manipolazione contabile dipende dalla complessiva ricostruzione causale e intenzionale operata dal giudice.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è in linea di principio una valutazione di merito non sindacabile in cassazione, salvo vizio di motivazione manifesta o violazione di legge; l'età avanzata dell'imputato da sola non impone il riconoscimento automatico delle attenuanti.
Testo integrale
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