Cassazione Penale, Ordinanza n. 20661/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato in violazione del requisito di legittimazione previsto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dell'imputato per il reato di danneggiamento. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente. La Corte di cassazione ha rilevato che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso personale dell'imputato avverso un provvedimento emesso sotto il vigore di tale disciplina è inammissibile per difetto di legittimazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al danneggiamento.
Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile.
Richiede, dopo la riforma del 2017, che il ricorso per cassazione sia presentato con modalità e legittimazione conformi alla nuova disciplina; il ricorso personale dell'imputato è ritenuto inammissibile nel caso esaminato.
In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Riforma richiamata quale fonte della modifica della disciplina del ricorso personale per cassazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato può essere dichiarato inammissibile se non rispetta il regime di legittimazione introdotto dall'art. 613, comma 1, c.p.p.
- Quando l'inammissibilità dell'impugnazione è immediatamente rilevabile, la Corte di cassazione può definire il procedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutata equitativamente in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso.
- Se il ricorso attacca una sentenza di merito ma viene proposto senza il necessario requisito di legittimazione processuale, la Corte non esamina le censure sostanziali e definisce il giudizio in rito.
Come è indicizzato
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