Cassazione Penale, Sentenza n. 22631/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'istanza presentata a nome di Kapaj volta a ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di condanna. Il Tribunale aveva motivato l'inammissibilità con l'assenza di una nomina del difensore; il ricorrente ha dedotto invece che la nomina del difensore di fiducia era stata validamente effettuata il 30/06/2025 presso l'ufficio matricola del carcere ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla verifica degli atti è emersa la nomina del difensore effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. (dichiarazione del detenuto all'ufficio matricola) che ha efficacia immediata anche se non comunicata all'autorità giudiziaria procedente. Ne è conseguita l'erronea valutazione del Tribunale che aveva dichiarato l'istanza inammissibile come introdotta da soggetto non legittimato. Inoltre la Corte ha rilevato la violazione del principio del contraddittorio perché il Tribunale aveva deciso de plano adottando il procedimento semplificato ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quando invece, avendo titolo il difensore nominato, andava seguito il modello ordinario con fissazione dell'udienza. Per tali ragioni la Corte ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Le dichiarazioni e nomine rese dal detenuto presso l'ufficio di detenzione hanno efficacia come se fossero ricevute dall'autorità giudiziaria; la nomina del difensore di fiducia resa in carcere ha efficacia immediata anche se non è stata ancora comunicata al giudice procedente.
Rilevazione d'ufficio delle nullità che attengono al regolare svolgimento del contraddittorio; la Corte ha richiamato la possibilità di rilevare la nullità assoluta in ogni stato e grado.
Nullità per violazione del contraddittorio e conseguenze processuali; la Corte ha ritenuto che il provvedimento fosse affetto da nullità assoluta per omesso contraddittorio.
Il procedimento semplificato e la decisione de plano sono ammissibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge; la decisione adottata de plano fuori dai casi consentiti integra nullità assoluta quando comporta omessa partecipazione delle parti.
Norma richiamata per la conseguenza processuale in caso di annullamento per nullità: applicazione delle regole che impongono l'annullamento con rinvio quando è accertata causa di nullità ex art. 179.
Norma richiamata insieme ad art. 623 per stabilire l'adozione dell'annullamento con rinvio in presenza di cause di nullità che incidono sul giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia resa dal detenuto presso l'ufficio matricola ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 123 c.p.p., anche se la comunicazione al giudice procedente non è ancora avvenuta; pertanto atti compiuti dal difensore sono opponibili come se la nomina fosse stata portata formalmente a conoscenza del giudice.
- Se un giudice dell'esecuzione decide 'de plano' con il procedimento semplificato (art. 666 c.p.p.) in presenza di situazioni in cui la legge richiede la fissazione dell'udienza e la partecipazione delle parti, tale provvedimento può essere affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio.
- La Corte di Cassazione, anche nella materia dell'esecuzione, verifica ex actis il rispetto delle regole processuali e può rilevare d'ufficio nullità che incidono sul diritto di difesa.
- Quando la nullità è di carattere assoluto per violazione del contraddittorio, la pronuncia di cassazione deve normalmente essere annullatoria con rinvio al giudice di merito per consentire il ristabilimento del contraddittorio (applicazione combinata di artt. 623 e 604 c.p.p.).
- In presenza di contestazioni sulla legittimazione a proporre istanze processuali, è importante verificare la data e la modalità della nomina del difensore (anche attraverso dichiarazioni rese in carcere) prima di dichiarare inammissibilità: l'omessa comunicazione formale non sospende l'efficacia della nomina quando prevista dall'art. 123.
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