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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17469/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La vicenda riguarda una domanda tardiva di ammissione al passivo, proposta da una società incaricata della gestione di crediti in nome e per conto della cessionaria in blocco ex art. 58 TUB dei crediti originariamente vantati da una banca. La pretesa riguardava un credito ipotecario derivante da tre contratti di mutuo fondiario stipulati con la società poi fallita. Il curatore aveva contestato la domanda per difetto di prova documentale e per mancata specificazione, già nell’istanza di insinuazione, dell’ammontare di ciascun credito riferibile ai tre distinti mutui. In sede di osservazioni ex art. 95 l.fall. la creditrice aveva rettificato il quantum complessivo e richiesto l’ammissione in privilegio ipotecario e, in parte, chirografario. Il giudice delegato aveva ammesso solo una somma al chirografo, escludendo la prelazione per violazione dell’art. 93 l.fall. e ritenendo inammissibile la modifica della domanda in sede di osservazioni. Il Tribunale aveva confermato, qualificando le rettifiche come domande nuove e non come mera emendatio. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 93, 95, 96 e 101 l.fall., sostenendo che il divieto di mutatio libelli riguarderebbe solo le domande tempestive e non le tardive; 2) in subordine, violazione delle medesime norme per avere il Tribunale erroneamente negato che le osservazioni ex art. 95 costituissero una legittima emendatio, essendosi la creditrice limitata a precisare la quantificazione di crediti già indicati con i relativi titoli e garanzie; 3) in ulteriore subordine, violazione dell’art. 93 l.fall. per il diniego del privilegio ipotecario anche sul credito ammesso, nonostante fossero stati indicati titoli, iscrizioni ipotecarie e beni gravati, con successiva specificazione analitica delle ragioni di credito per ciascun mutuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Pistoia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che il divieto di mutatio libelli opera in generale per tutte le domande di insinuazione al passivo, siano esse tempestive o tardive, ma ha ritenuto che nel caso concreto le integrazioni svolte in sede di osservazioni ex art. 95 l.fall. non introducessero una nuova pretesa, bensì costituissero una consentita emendatio: la domanda originaria conteneva già gli elementi essenziali dei tre mutui fondiari e delle relative garanzie ipotecarie, mentre le osservazioni avevano solo corretto un errore di calcolo e meglio precisato il quantum. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito riesamini la domanda alla luce di tale principio.

Norme richiamate

  • art. 58 TUB

    richiamato per qualificare la cessione in blocco dei crediti bancari alla società cessionaria

  • art. 93 l.fall.

    richiamato in relazione al contenuto della domanda di insinuazione e alla necessità di specificare titolo, importo e causa petendi dei crediti azionati

  • art. 95 l.fall.

    le osservazioni al progetto di stato passivo possono essere utilizzate per precisare la domanda, purché non si introduca una nuova pretesa

  • art. 96 l.fall.

    richiamato nel quadro delle regole di insinuazione al passivo

  • art. 101 l.fall.

    disciplinante la domanda tardiva di ammissione al passivo, soggetta alle stesse regole fondamentali di accertamento della pretesa

  • art. 16, comma 1, n. 5, l.fall.

    la sua previsione sul termine delle domande tempestive non esclude l’applicazione del divieto di mutatio libelli anche alle domande tardive

  • art. 2855 c.c.

    richiamato dalla creditrice per il ricalcolo degli interessi oggetto di prelazione

  • art. 54, comma 3, l.fall.

    richiamato dalla creditrice per la rideterminazione degli interessi coperti dalla prelazione

  • artt. 98 l.fall.

    richiamati come base dell’opposizione allo stato passivo

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, il divieto di mutatio libelli opera sia per le domande tempestive sia per quelle tardive: non è consentito ampliare il petitum o modificare la causa petendi dopo la proposizione della domanda.
  • Le osservazioni ex art. 95 l.fall. possono servire a precisare o correggere la domanda originaria in forma di emendatio, anche mediante rettifica di errori materiali o di calcolo, purché restino immutati i fatti costitutivi e il titolo della pretesa.
  • Se nella domanda originaria sono già indicati gli elementi essenziali del credito e della garanzia, la successiva specificazione analitica degli importi per ciascun rapporto può costituire una semplice precisazione del quantum e non una domanda nuova.
  • Quando la rettifica non introduce un nuovo rapporto obbligatorio ma corregge il computo di crediti già insinuati, il giudice deve verificare la continuità tra domanda iniziale e osservazioni, non limitarsi a qualificare automaticamente l’integrazione come mutamento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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