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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28801/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto/sottoscritto personalmente dall'interessato, quindi da soggetto non legittimato ai sensi delle norme sull'atto di ricorso per cassazione; conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La decisione di merito del tribunale di sorveglianza sulla liberazione anticipata resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il tribunale di sorveglianza aveva accolto solo in parte il reclamo dell'interessato contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, concedendo 45 giorni di liberazione anticipata per un determinato periodo e rigettando il resto. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione personalmente. La Corte non esamina il merito del provvedimento in materia di liberazione anticipata, ma rileva che il ricorso è stato sottoscritto direttamente dal ricorrente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"

    Per il ricorso per cassazione, la sottoscrizione da parte del difensore cassazionista è requisito di validità a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    "Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso"

    Nei casi di inammissibilità tipizzati, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La proposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale è un requisito indefettibile; la sottoscrizione personale della parte non soddisfa il requisito e comporta l'inammissibilità.
  • La proposizione dell'impugnazione da parte di soggetto privo di legittimazione integra una causa autonoma di inammissibilità rilevabile dalla Corte senza formalità di procedura.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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