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Sentenza

Sentenza del 15/03/2021 n. 1029 - Comm. Trib. Prov. Siracusa

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - SOSPESIONE PER PREGIUDIZIALITA'- NECESSARIA - TASSATIVITA'- FONDAMENTO

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Questione relativa alla sospensione del processo tributario per pregiudizialità: si è valutato se la disciplina dettata dall'art. 39 D.Lgs. n. 546/1992 (come modificato dall'art. 9, co.1, lett. o) del D.Lgs. 24/9/2015 n. 156) sia completa e tassativa e, in quanto tale, derogatoria rispetto alla disciplina codicistica generale, con conseguente inapplicabilità del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 546/1992.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la disciplina dell'art. 39 D.Lgs. n. 546/1992 è completa e tassativa rispetto alla sospensione per pregiudizialità, riguardando sia la pregiudizialità esterna (co. 1) sia quella interna (co. 1-bis e co. 1-ter). Ne consegue che detta disciplina ha natura derogatoria rispetto alla normativa codicistica generale e che il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 546/1992 non è applicabile quando si tratti di sospensione per pregiudizialità disciplinata dall'art. 39.

Norme richiamate

  • Art. 39 D.Lgs. n. 546/1992

    co. 1; co. 1-bis; co. 1-ter

    La norma disciplina in modo completo e tassativo la sospensione per pregiudizialità (esterna e interna), imponendo la sospensione ove ricorrano i presupposti previsti e rappresentando una norma speciale rispetto al codice.

  • Art. 1 D.Lgs. n. 546/1992

    Il comma 2, che rinvia a principi generali, non è applicabile alle ipotesi di sospensione per pregiudizialità regolamentate dall'art. 39, in quanto quest'ultima è norma speciale e tassativa.

  • D.Lgs. 24/9/2015 n. 156, art. 9 co.1 lett. o)

    La modifica introdotta ha reso l'art. 39 più esaustivo, chiarendo la portata della disciplina sulla sospensione per pregiudizialità a decorrere dal 1/1/2016.

Massime di principio

  • L'art. 39 D.Lgs. 546/1992 va interpretato come norma speciale e tassativa: quando sussistono i presupposti di pregiudizialità (esterna o interna) il giudice tributario deve applicare la disciplina ivi prevista.
  • Non è possibile ricorrere alle regole generali del codice o al comma 2 dell'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per eludere o integrare la disciplina della sospensione per pregiudizialità disciplinata dall'art. 39.
  • Pregiudizialità esterna: se la decisione della controversia dipende da questioni che spettano ad altro giudice, il giudice tributario è tenuto a sospendere il processo secondo l'art. 39, co. 1.
  • Pregiudizialità interna: le ipotesi regolate dai co. 1-bis e 1-ter devono essere valutate e, se ricorrono, determinano la sospensione obbligatoria prevista dalla stessa norma.
  • Strategia processuale: la parte che rileva una questione pregiudiziale deve sollevarla tempestivamente e chiedere la sospensione ai sensi dell'art. 39; il mancato tempestivo rilievo può pregiudicare l'efficacia della sospensione.
  • Il giudice tributario non ha discrezionalità per derogare alla sospensione quando i presupposti di art. 39 sono configurabili: la norma impone una disciplina vincolante.
  • In situazioni analoghe, verificare sempre se la questione è riconducibile alle fattispecie di pregiudizialità interne o esterne previste dall'art. 39 prima di applicare norme processuali generali.

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