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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33288/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che, recependo la proposta concordata tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta per i reati a lui ascritti. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla mancata rilevazione dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile, richiamando il principio per cui, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra proposta concordata e decisione del giudice; sono invece precluse le censure su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena in base al concordato ex art. 599-bis c.p.p.; il controllo di legittimità non è stato ritenuto estensibile alla verifica officiosa dei presupposti di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né a profili di mera determinazione della pena, in assenza di illegalità della stessa.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel concordato in appello la sentenza che recepisce la proposta delle parti è impugnabile in cassazione solo per vizi specifici, non per censure relative a motivi rinunciati o alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, salvo casi che emergano nei limiti consentiti dal tipo di impugnazione

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    richiamato quale base del concordato in appello e della decisione impugnata

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01

    precedente richiamato per affermare l'inammissibilità delle doglianze su motivi rinunciati, su art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi inerenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra proposta concordata e pronuncia del giudice.
  • Non è consentito dedurre in cassazione, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la censura si risolva in una critica a motivi espressamente rinunciati.
  • I vizi relativi alla determinazione della pena non sono deducibili se non si traducono in illegalità della sanzione, cioè in una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Quando il ricorso avverso una sentenza di concordato in appello introduce censure estranee ai limiti del controllo consentito, la conseguenza è l'inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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