Cassazione Penale, Sentenza n. 15126/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20 settembre 2022 della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato la sua dichiarazione di ricusazione nei confronti del dott. Stefano Caramellino. La ricusazione si fondava su tre censure: (1) mancata notifica dell'avviso di udienza camerale relativo alla dichiarazione di ricusazione; (2) dedotta anticipata valutazione negativa, da parte del giudice ricusato, di due istanze istruttorie decise in sede d'appello, con affermazione che la motivazione sarebbe stata redatta preventivamente il giorno prima; (3) contestazione generale delle ragioni del provvedimento gravato. Il ricorso in Cassazione denunciava l'illegittimità dell'ordinanza per questi motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare, ha ritenuto il primo motivo infondato perché gli atti dimostravano la regolare notifica dell'avviso d'udienza del 15 settembre 2022, alla quale il ricorrente non partecipò; il secondo motivo inammissibile perché le circostanze dedotte non erano supportate da documentazione e, comunque, non erano state prospettate nella dichiarazione di ricusazione, sicché non potevano essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità; il terzo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, privo di un confronto critico diretto con le argomentazioni della Corte d'appello. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del primo comma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lettera b), codice di procedura penale
La norma disciplina le ipotesi di ricusazione per motivi connessi al comportamento del giudice. La Corte ha interpretato che il semplice esito negativo di due istanze istruttorie non equivale a prova di una anticipata valutazione del merito da parte del giudice; è necessaria indicazione e documentazione di un comportamento concreto che dimostri pregiudizio o predeterminazione.
art. 616, primo comma, codice di procedura penale
La norma prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, incluse la condanna alle spese e l'eventuale pagamento di una somma. La Corte ha applicato questa disposizione per irrogare la sanzione pecuniaria e le spese al ricorrente.
decreto del Tribunale di Milano del 22 giugno 2016 (confisca di prevenzione)
Si tratta del provvedimento sostanziale impugnato in sede di gravame; la ricusazione era collegata al procedimento di impugnazione della confisca di prevenzione resa con quel decreto.
Massime di principio
- La mancata partecipazione all'udienza non esonera il giudicante dall'obbligo di verifica della regolare notifica: se dagli atti risulta la rituale notificazione, la doglianza è infondata.
- In Cassazione non possono essere introdotti fatti o motivi che non siano stati prospettati nella dichiarazione di ricusazione o nei gradi precedenti; le nuove allegazioni sono inammissibili.
- Le affermazioni che non sono supportate da documentazione probante o da elementi concreti e specifici saranno valutate negativamente; le accuse suggestive o non provate non bastano a fondare la ricusazione.
- Le censure generiche o l'attacco meramente apodittico alle conclusioni del giudice del merito sono inammissibili: è necessario un confronto puntuale e critico con le argomentazioni della decisione impugnata.
- Il semplice rigetto di istanze istruttorie da parte di un giudice non costituisce automaticamente prova di pregiudizio o predeterminazione del giudizio: occorre dimostrare che il giudice abbia operato una valutazione anticipata del merito, non solo pronunciato decisioni avverse sulle prove.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la valutazione preventiva della fondatezza delle censure è rilevante anche per evitare conseguenze economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14960/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14961/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14964/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14967/2023 del 11/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →