Sentenza n. 13804/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di determinazione degli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
Le imprese fornitrici di dispositivi medici hanno impugnato il decreto regionale che determinava a loro carico gli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente ai decreti ministeriali, alla circolare ministeriale, agli accordi e alle intese presupposti. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento in favore dell'amministrazione nella misura prevista dalla legge e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, in considerazione del pagamento effettuato dalla parte ricorrente e del deposito, da parte dell'amministrazione regionale, della documentazione che essa aveva l'onere di produrre in giudizio. La decisione ha quindi definito il giudizio senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il decreto regionale e gli atti presupposti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito in l. n. 125/2015
Indicato quale base normativa del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.
art. 18 d.l. n. 115/2022, convertito in l. n. 142/2022
Richiamato quale fondamento normativo degli atti adottati per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Applicato dal TAR quale disposizione che consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in presenza del pagamento previsto dalla legge e della produzione documentale gravante sull'amministrazione regionale.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente adempie alla prestazione economica prevista dalla legge e l'amministrazione deposita la documentazione richiesta dalla disciplina sopravvenuta, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare nel merito le censure contro l'atto impugnato, ove siano integrati i presupposti normativi applicabili.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell'utilità concreta della decisione richiesta dal ricorrente in ragione di una sopravvenienza, quale il pagamento o altro comportamento satisfattivo conforme alla disciplina applicabile.
- La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle integralmente valutando le circostanze complessive del caso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →