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Sentenza

Sentenza n. 13804/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202303766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di determinazione degli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché atti presupposti e connessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le imprese fornitrici di dispositivi medici hanno impugnato il decreto regionale che determinava a loro carico gli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente ai decreti ministeriali, alla circolare ministeriale, agli accordi e alle intese presupposti. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento in favore dell'amministrazione nella misura prevista dalla legge e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, in considerazione del pagamento effettuato dalla parte ricorrente e del deposito, da parte dell'amministrazione regionale, della documentazione che essa aveva l'onere di produrre in giudizio. La decisione ha quindi definito il giudizio senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il decreto regionale e gli atti presupposti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente adempie alla prestazione economica prevista dalla legge e l'amministrazione deposita la documentazione richiesta dalla disciplina sopravvenuta, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare nel merito le censure contro l'atto impugnato, ove siano integrati i presupposti normativi applicabili.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell'utilità concreta della decisione richiesta dal ricorrente in ragione di una sopravvenienza, quale il pagamento o altro comportamento satisfattivo conforme alla disciplina applicabile.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle integralmente valutando le circostanze complessive del caso.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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