Cassazione Penale, Sentenza n. 13779/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'istanza di Luongo volta al riconoscimento della continuazione tra reati già ritenuti in due sentenze di appello (29/04/2020 e 09/12/2020) e aveva rideterminato la pena in anni 13 e mesi 4. Il motivo sosteneva la violazione dell'art. 665, comma 2, c.p.p., deducendo che la competenza a decidere sull'istanza spettava alla Corte d'appello di Napoli, atteso che l'ultima pronuncia irrevocabile di riforma è quella del 9 dicembre 2020.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Richiamando l'art. 585, comma 1, lett. a) e il comma 2, lett. a) c.p.p., ha ritenuto che il termine di 15 giorni per proporre impugnazione contro provvedimenti camerali decorresse dalla comunicazione dell'avviso di deposito, comunicazione avvenuta il 28/11/2022; il ricorso è stato depositato il 20/12/2022, oltre il termine. Per la tardività è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., senza entrare nel merito della questione di competenza.
Norme richiamate
art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dal Procuratore per sostenere che la competenza a decidere sulla continuazione spettasse alla Corte d'appello (per la rilevanza dell'ultima sentenza irrevocabile di riforma). Dal provvedimento non emerge valutazione sul merito di tale eccezione, essendo il ricorso stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre impugnazione contro i provvedimenti emessi in procedimento camerale e che il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito; la Corte ha applicato questa norma per valutare la tempestività del ricorso.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prevede che la tardività dell'impugnazione determini la declaratoria di inammissibilità de plano; la Corte lo ha invocato per respingere il ricorso senza esame del merito.
Massime di principio
- Gli impugnazioni avverso provvedimenti camerali devono essere proposte entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito: il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità de plano.
- La verifica della data di comunicazione/notifica è cruciale: occorre conservare e documentare ogni atto di ricezione per poter dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
- Questioni di merito (es. competenza a decidere sulla continuazione) non vengono esaminate se il giudice di legittimità dichiara l'impugnazione inammissibile per motivi procedurali; dunque i profili sostanziali possono restare inesaminati se l'impugnazione è tardiva.
- Se si contesta la correttezza della notifica o la decorrenza del termine, bisogna documentare vizi o assenze nella comunicazione; se la tardività è dovuta a cause non imputabili al ricorrente, valutare tempestivamente eventuali rimedi straordinari previsti dalla legge.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione contro provvedimenti camerali, verificare con attenzione la natura 'camerale' del provvedimento e i relativi termini procedurali per evitare inammissibilità formali.
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