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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23736/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari dal 18/05/2018 all'11/10/2018, poi assolto con sentenza del Tribunale di Ragusa del 16/05/2023 (irr. 17/10/2023). La custodia era stata disposta per il presunto coinvolgimento in cessione di marijuana in concorso con la sorella e il suo compagno. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la colpa grave ai sensi dell'art. 3.14, comma 1, cod. proc. pen., basandosi su conversazioni ritenute criptiche e su contatti con il coimputato (uso di linguaggio in "codice" come "mattonelle", riferimenti a "cento metri" e "venti giorni", e una richiesta del Qantar di "accollarsi" la responsabilità). Curto impugnava sostenendo che la corte di riparazione aveva operato una non consentita reinterpretazione dei dialoghi: i termini criptici erano stati usati dagli interlocutori e non dallo stesso Curto, e i rapporti con Qantar erano di natura lavorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la Corte della riparazione ha errato nel sovvertire la valutazione del giudice di merito e nell'attribuire al ricorrente una condotta ostativa fondata su elementi che il giudizio di cognizione aveva escluso o ritenuto non provati. La Cassazione ha richiamato il principio di autonomia del giudizio di riparazione, ma precisato che tale autonomia non autorizza il giudice della riparazione a desumere la colpa grave da fatti smentiti dalla sentenza assolutoria. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio; alla Corte territoriale è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3.14, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferito alla nozione di colpa grave ostativa al diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: la Corte lo interpreta come subordinante il ristoro alla mancanza di una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso ad indurre in errore l'autorità giudiziaria.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale citata come riferimento per il motivo di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U e Sez. 4, sentenze citate)

    Ribadito il principio che il giudice della riparazione svolge un autonomo esame ex ante del materiale probatorio per verificare se il quadro indiziario e il comportamento del ricorrente abbiano contribuito all'adozione della misura, ma non può fondare la colpa grave su fatti che il giudice penale ha escluso o non provato.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale, ma non può fondare la colpa grave su fatti che la sentenza di assoluzione ha escluso o ritenuto non provati.
  • Per escludere l'indennizzo occorre provare che il comportamento del detenuto sia stato doloso o gravemente colposo e abbia comunque contribuito, anche in concorso con l'errore altrui, a determinare l'adozione della misura cautelare.
  • L'interpretazione di linguaggi 'in codice' o di conversazioni criptiche può integrare la colpa ostativa soltanto se emerge in maniera sufficientemente solida e riferibile al comportamento effettivo del ricorrente, non se tale lettura è una rielaborazione a posteriori contraria agli accertamenti del giudice di merito.
  • Se termini ambigui nelle intercettazioni sono stati ricondotti dal giudice di cognizione a rapporti leciti o a significati ordinari, il giudice della riparazione non può sostituirsi a quella valutazione senza adeguata motivazione che giustifichi la diversa lettura ex ante.
  • Le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio hanno valore limitato: possono influire sul mantenimento della misura ma non automaticamente costituire prova di condotta ostativa ai fini della riparazione, soprattutto se contraddette dal giudizio di assoluzione.
  • In situazioni simili, chi chiede la riparazione deve puntare a dimostrare che gli elementi obiettivi e le interpretazioni adottate al tempo dell'emissione della misura non giustificavano l'apparenza di fondatezza dell'accusa, mentre l'amministrazione resistente deve provare la concreta incidenza del comportamento del ricorrente sulla decisione cautelare.

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