Sentenza del 20/07/2016 n. 4712 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Divieto di prova testimoniale - Dichiarazioni di terzi - Ammissibilità - Autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione del divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 7 del d.lgs. 546/1992 e contestava l’attendibilità delle dichiarazioni rese da terzi, anche perché nei loro confronti aveva presentato una denuncia-querela. La questione riguardava inoltre il rapporto tra giudizio tributario e procedimento penale.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. Il divieto di prova testimoniale riguarda la testimonianza assunta in sede processuale con le garanzie del contraddittorio, ma non impedisce di utilizzare le dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione nella fase amministrativa: tali dichiarazioni costituiscono elementi indiziari, valutabili insieme agli altri elementi acquisiti. La denuncia-querela presentata dal contribuente non rendeva di per sé inattendibili i dichiaranti, anche considerando che il contribuente non aveva indicato sviluppi della denuncia e che era trascorso molto tempo dalla sua presentazione. È stato ribadito il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto riguarda la prova testimoniale da assumere in giudizio nel contraddittorio tra le parti; non esclude l’utilizzo di dichiarazioni rese da terzi in fase amministrativa, che possono essere valutate come elementi indiziari.
Art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
È richiamato nel quadro dell’autonomia del procedimento e del giudizio tributario rispetto al procedimento penale.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di terzi raccolte dall’Amministrazione Finanziaria fuori dal processo non sono testimonianze in senso tecnico e possono essere utilizzate come indizi, purché valutate insieme agli altri elementi disponibili.
- Il giudice tributario deve considerare il complesso degli elementi probatori e non può fondare automaticamente la decisione su una singola dichiarazione non corroborata.
- Una denuncia-querela contro i dichiaranti non determina automaticamente la loro inattendibilità: occorre valutare concretamente la credibilità delle dichiarazioni e gli eventuali sviluppi del procedimento penale.
- Il giudizio tributario conserva autonomia rispetto a quello penale; l’esito, l’assenza o il semplice avvio di un procedimento penale non determina necessariamente la decisione fiscale.
- Chi contesta l’attendibilità delle dichiarazioni di terzi dovrebbe indicare elementi concreti di contraddizione, interesse personale, inattendibilità o sviluppi processuali rilevanti, non limitandosi a richiamare la presentazione di una denuncia-querela.
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