Cassazione Penale, Sentenza n. 9177/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 28/06/2022 con cui il giudice dell'esecuzione ha fissato udienza per la trattazione in contraddittorio della richiesta di revoca del provvedimento del pubblico ministero e ha respinto la richiesta di scarcerazione per il 29/06/2022. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento per avere il giudice dell'esecuzione disposto solo una fissazione udienza (e negata la scarcerazione) nonostante l'ordinanza del 17/02/2022, che aveva parzialmente revocato la condanna e ridotto la pena, fosse esecutiva; denuncia inoltre assenza di motivazione nella decisione che non ha confermato l'esecutività dell'ordinanza del 17/02/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto contro un provvedimento non impugnabile: la decisione di fissare l'udienza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. e di negare la scarcerazione in via provvisoria non è impugnabile ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rideterminazione del fine pena e la conseguente scarcerazione devono essere adottate dal giudice dell'esecuzione all'esito del contraddittorio tra le parti e non con provvedimento de plano. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., comma 7
Richiamata in relazione all'esecutività degli atti del giudice dell'esecuzione; tuttavia la Corte chiarisce che la rideterminazione del fine pena e la scarcerazione richiedono il contraddittorio e non possono essere decise d'ufficio senza udienza.
Stabilisce quali provvedimenti sono impugnabili; la Corte ne trae la conseguenza che il decreto che fissa l'udienza e nega la scarcerazione provvisoria non è impugnabile.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata sul tema della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in assenza di elementi che escludano la colpa si applica la sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 4933 del 15/01/2020 (TRIDICI, Rv. 278074)
Giurisprudenza di riferimento che afferma il principio per cui la rideterminazione del fine pena e la scarcerazione devono avvenire dopo il contraddittorio e non con provvedimenti d'ufficio.
Massime di principio
- I provvedimenti del giudice dell'esecuzione che si limitano a fissare l'udienza per la trattazione in contraddittorio e a negare la scarcerazione provvisoria non sono impugnabili separatamente (art. 568 c.p.p.).
- La rideterminazione del fine pena e l'eventuale scarcerazione devono essere decise dopo il contraddittorio tra le parti: il giudice non può disporre la scarcerazione de plano senza udienza.
- L'esecutività di una ordinanza del giudice dell'esecuzione (richiamata dal ricorrente con art. 666, comma 7) non elimina l'obbligo del contraddittorio quando la legge richiede la rideterminazione del fine pena in sede di udienza.
- Chi propone ricorso infondato o diretto contro provvedimenti non impugnabili rischia la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese; in assenza di elementi che escludano la colpa, è possibile anche la sanzione alla Cassa delle ammende.
- In situazioni analoghe è preferibile impugnare il provvedimento definitivo adottato dopo l'udienza contraddittoria o richiedere specifiche misure cautelari (es. sospensione) se si ritiene pregiudicata l'esecutività di un precedente provvedimento esecutivo.
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