Ordinanza n. 2940/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali SAI del 20 novembre 2025, criteri di valutazione dei costi dei progetti SAI in prosecuzione per il triennio 2026-2028 ed elenco dei progetti ordinari in prosecuzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato, con ricorso principale integrato da motivi aggiunti, il verbale della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali prevista dall'art. 3 del D.M. 18 novembre 2019, i criteri approvati con tale verbale per la valutazione dei costi dei progetti SAI in prosecuzione nel triennio 2026-2028, l'elenco dei progetti ordinari in prosecuzione e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il Comune ha formulato domanda cautelare incidentale con i motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, rilevando anche che la stessa parte ricorrente aveva rappresentato l'avvenuta fissazione dell'udienza pubblica per il 29 settembre 2026. Non è stata quindi adottata una misura cautelare sospensiva sugli atti impugnati; la causa è stata rinviata per la decisione nel merito a tale udienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione del merito, senza concedere la sospensione richiesta.
art. 3 D.M. 18.11.2019
È richiamato quale fondamento della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali SAI, i cui atti sono stati impugnati.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può non concedere la sospensione dell'atto impugnato e fissare la causa per una prossima udienza di merito.
- La fissazione dell'udienza pubblica di merito in tempi ravvicinati, anche su rappresentazione della parte ricorrente, costituisce elemento rilevante per escludere la necessità di una distinta misura cautelare sospensiva.
- La decisione cautelare che rinvia la causa alla sollecita definizione del merito non anticipa la valutazione sulla fondatezza dei motivi di annullamento dedotti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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