Cassazione Penale, Ordinanza n. 24563/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondato o non consentito il sindacato richiesto sui fatti e corretta la motivazione della sentenza di merito sia quanto alla responsabilità sia quanto al diniego della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile per un'occupazione di suolo pubblico ritenuta penalmente rilevante. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo la temporaneità dell'occupazione e censurando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che il secondo motivo era manifestamente infondato perché la motivazione sul punto resa dalla Corte territoriale era immune da vizi.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta insussistente sulla base di una motivazione di merito immune da vizi; la relativa censura è stata reputata manifestamente infondata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto, quando la censura mira a sovrapporre una diversa lettura probatoria a quella compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di appello che abbia congruamente spiegato le ragioni della responsabilità penale e della sussistenza del reato non è censurabile in cassazione se non per reali vizi logici o giuridici, non per una mera contrapposizione di ricostruzioni fattuali.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia reso una motivazione adeguata e immune da vizi.
- La manifesta infondatezza di uno o più motivi di ricorso può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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