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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42806/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale; il ricorrente deduceva violazione e erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale aveva respinto la domanda basandosi unicamente sulla gravità del reato e sulle informazioni di polizia, senza considerare che i fatti risalivano al 2018, senza attendere la relazione dell'UEPE e senza valutare la situazione socio-familiare e l'opportunità lavorativa (per la quale era stata concessa la semilibertà).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale carente perché ha fondato il rigetto soltanto sulla gravità del reato e sulle informazioni di polizia, senza valutare elementi essenziali quali la collocazione temporale del reato, la condotta successiva del condannato, la situazione socio-familiare, l'opportunità lavorativa e senza attendere la relazione dell'UEPE; ha richiamato i principi secondo cui gravità del reato e precedenti non possono da soli escludere l'affidamento e che è sufficiente l'emersione dell'avvio di un processo critico nella personalità dall'osservazione per valutare positivamente la misura alternativa.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)

    La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione richieda una valutazione prognostica complessiva che non può fondarsi esclusivamente sulla gravità del reato, ma deve considerare anche la condotta successiva, l'indagine UEPE, la situazione socio-familiare e altri elementi utili al reinserimento

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, c.1, lett. b) ed e)

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi di tali lettere e la Corte ha ritenuto il motivo fondato per carenza motivazionale nella decisione impugnata

Massime di principio

  • La gravità del reato e i precedenti costituiscono un punto di partenza nella valutazione per l'affidamento in prova, ma non possono da soli escludere la misura alternativa.
  • Il giudice deve valutare in modo articolato e comparato sia gli elementi negativi (reati, informazioni di polizia, precedenti) sia gli elementi positivi (condotta successiva, assenza di nuove denunce, ripudio delle condotte, attaccamento familiare, lavoro) per formare una prognosi di reinserimento.
  • La relazione e l'indagine dell'UEPE rappresentano un elemento istruttorio fondamentale: il Tribunale dovrebbe, salvo giustificato motivo, attendere tali risultanze prima di decidere sulla concessione dell'affidamento.
  • Una decisione di rigetto basata in via esclusiva o apodittica sulla gravità del fatto o sulle informazioni di polizia è viziata da carenza motivazionale e può essere annullata in cassazione.
  • Non è richiesto che il richiedente dimostri una completa revisione critica del passato; è sufficiente che dall'osservazione emerga l'avvio di un processo critico e segnali di possibile recupero.
  • In sede di nuovo giudizio il Tribunale deve esplicitare il bilanciamento motivazionale tra fattori positivi e negativi e spiegare perché eventuali elementi favorevoli risultino, se del caso, subvalenti rispetto a quelli negativi.

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