Cassazione Penale, Sentenza n. 41290/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata a numerosi delitti contro il patrimonio (tra cui riciclaggio e ricettazione). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione: contestava che il pericolo di reiterazione non potesse essere dedotto dalle modalità dei fatti, che non fosse stata adeguatamente valutata l'attualità e concretezza del pericolo rispetto a fatti in parte risalenti al 2018, lamentava una presunta duplicazione di procedimento e la mancata indicazione della esclusiva adeguatezza della massima misura custodiale rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che esso si risolvesse in una mera richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova correttamente valutati dal Tribunale. Ha confermato i criteri sulla valutazione del pericolo di reiterazione (concreto e attuale) e ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione accurata e persuasiva: emergono elementi di continuità dell'attività illecita (arresto nel 2018, condanna per fatti del 2019), personalità e carichi pendenti che denotano non occasionalità delle condotte e contesto associativo che rende inadeguate le misure non custodiali. La censura sulla duplicazione del procedimento è stata considerata infondata e non adeguatamente allegata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Il procedimento di decisione si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione, ossia mediante conclusioni scritte delle parti.
Norma richiamata dal ricorrente con riferimento al vizio di motivazione. La Corte valuta che non sussista vizio: la motivazione del Tribunale sulla sussistenza del pericolo cautelare è ritenuta adeguata e non merita revisione in cassazione quando si tratta di rivalutazione degli elementi indiziari.
Prevede la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ossia la condanna al pagamento delle spese e la possibile comminazione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte applica tale disposizione condannando il ricorrente.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 (Esposito, Rv. 268508)
Richiamata per il principio che il giudizio sul pericolo di reiterazione deve fondarsi sia sull'analisi della personalità dell'imputato sia sulle sue concrete condizioni di vita, valorizzando elementi specializzanti e non limitandosi alla gravità del titolo di reato.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. (adempimenti di cancelleria)
Rinvio formale agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione, richiamato nella parte finale della sentenza.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione contro una misura cautelare è inammissibile se si limita a chiedere una rivalutazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito senza dedurre un vizio giuridico specifico.
- Il pericolo di reiterazione è valutato come concreto quando esistono elementi reali (non ipotetici) che rendono probabile la recidiva; e come attuale quando la prognosi di ricaduta è prossima all'epoca di applicazione della misura, senza richiedere l'immediata previsione di una occasione specifica di delinquere.
- La temporalità remota di alcune condotte non esclude il pericolo di reiterazione se emergono elementi che attestano la continuità dell'attività illecita o condanne/attività successive che confermano la pericolosità sociale.
- Il giudice della cautela può fondare la sua valutazione sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sui suoi precedenti/carichi pendenti; è necessario che motivi l'adeguatezza o meno delle misure meno afflittive se ritenute insufficienti.
- L'eccezione di duplicazione di procedimento richiede allegazioni specifiche e rispetto del principio di autosufficienza del ricorso: senza elementi concreti la censura è destinata a essere rigettata.
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