Cassazione Penale, Sentenza n. 21123/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata (art. 416-bis, comma 1 c.p.). Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che essi si fondassero esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Corra e Scavone) senza adeguata verifica della loro attendibilità e senza riscontri individualizzanti; (2) vizio di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Salvatore Scaletta, ritenute incoerenti e poco credibili sulle modalità, sugli importi e sul mancato riconoscimento del soggetto incaricato di riscuotere mensilmente; (3) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, dato che i fatti contestati risalirebbero al 2016 e pertanto la custodia cautelare non sarebbe più giustificata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto solida la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valutato l'attendibilità dei collaboratori e individuato plurimi riscontri oggettivi, tra cui la convergenza tra dichiarazioni eteroaccusatorie e la versione della persona offesa, nonché intercettazioni telefoniche che dimostrano la prosecuzione dell'attività estorsiva e il beneficio per il ricorrente fino al 2021. La doglianza relativa all'inimicizia invocata dal ricorrente è stata considerata questione di merito non ammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza rinvia alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
La norma è stata richiamata come base della contestazione (associazione mafiosa con aggravante), e la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione all'attività estorsiva riconducibile al ricorrente, anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori e degli elementi di riscontro.
art. 94, comma 1
Richiamato nella parte finale per gli adempimenti di cancelleria relativi all'esecuzione della decisione (oneri amministrativi successivi alla declaratoria di inammissibilità).
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia richiede la ricerca di riscontri oggettivi; giudici di merito possono ritenere sufficienti anche convergenze con dichiarazioni della persona offesa e intercettazioni.
- In sede di legittimità l'analisi non può rimettere in discussione liberamente fatti e valutazioni di merito già accertate se non emergono profili di violazione del diritto o vizi formali; le contestazioni meramente probatorie o di fatto sono difficilmente accolte.
- La persistenza delle esigenze cautelari può essere dimostrata non solo dalla partecipazione materiale alla condotta recente, ma anche dal fatto che il soggetto continui a trarre beneficio dall'illecito (ad esempio ricevendo somme), compreso il periodo in cui è detenuto.
- L'asserita inimicizia o interesse contrario di un dichiaratore deve essere adeguatamente provata nelle fasi precedenti; l'affermazione di tali circostanze per la prima volta in sede di legittimità è in genere inammissibile.
- Incoerenze o lacune nelle dichiarazioni della persona offesa non comportano automaticamente inattendibilità se esistono elementi di conferma e riscontri indipendenti.
- La conferma della gravità indiziaria su più fonti (dichiarazioni di collaboratori, dichiarazioni della persona offesa e intercettazioni) rafforza la legittimità della misura cautelare.
- Chi impugna una misura cautelare deve proporre argomentazioni nuove e fondate sul piano giuridico per superare il convincimento del giudice di merito; semplici dubbi o ricostruzioni alternative poco supportate tendono a essere respinti.
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