Ordinanza n. 459/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1535 del 2026, resa nel giudizio R.G. n. 781/2026, concernente l’istanza di accesso proposta da Rekeep S.p.A. nell’ambito della controversia relativa al Lotto 7 – “Palermo Due” della procedura aperta per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Sicilia, Sezione I, che aveva ordinato l’ostensione integrale delle offerte tecniche dei concorrenti relative al Lotto 7 della gara per i servizi di pulizia e servizi integrati degli enti del Servizio sanitario regionale
Esito
Favorevole al resistente (imprese di gara)
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione regionale ha appellato l’ordinanza del TAR che aveva accolto l’istanza di accesso difensivo proposta da un’impresa concorrente, sostenendo che il primo giudice non avesse verificato adeguatamente la sussistenza di un interesse difensivo concreto e attuale. Secondo l’Amministrazione, l’impresa aveva già conseguito ed eseguito quattro lotti della medesima procedura, saturando il limite massimo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis; pertanto, l’accesso alle offerte tecniche altrui non sarebbe stato funzionale alla tutela di una posizione giuridica ancora utilmente azionabile, ma avrebbe costituito un’acquisizione conoscitiva indebita di documentazione riservata. L’aggiudicataria del lotto ha aderito a tale prospettazione, contestando il collegamento effettivo tra documentazione richiesta e utilità sostanziale conseguibile. L’impresa istante ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità dell’appello, deducendo che l’Amministrazione aveva già dato esecuzione all’ordinanza del TAR, trasmettendo il link per il download della documentazione prima della proposizione dell’appello e senza formulare riserva di gravame; la documentazione era stata poi scaricata prima di una successiva diffida dell’Amministrazione e della misura cautelare monocratica.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l’appello inammissibile per acquiescenza dell’Amministrazione e, comunque, per difetto di interesse concreto e attuale, ritenendo altresì configurabile la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a. La trasmissione del link e la messa a disposizione della documentazione, effettuate in esecuzione dell’ordinanza del TAR prima della proposizione dell’appello e senza alcuna contestuale riserva, hanno integrato acquiescenza tecnica. Nel giudizio sull’accesso, infatti, il bene controverso coincide con la conoscenza del documento: una volta integralmente eseguita l’ostensione, l’effetto conoscitivo è istantaneo e irreversibile e l’eventuale riforma dell’ordine non può restituire la segretezza perduta né assicurare un’utilità conformativa concreta all’appellante. La successiva diffida a non scaricare o utilizzare i documenti non ha potuto neutralizzare retroattivamente l’acquiescenza né l’effetto già prodotto. Le questioni relative alla spettanza originaria dell’accesso, alla strumentalità difensiva, alla posizione dell’impresa nella gara, al limite massimo di lotti e all’utilità dell’accesso sono state assorbite perché non più decisive. Il Collegio ha precisato che l’eventuale disciplina dell’uso successivo dei documenti appartiene a un piano distinto e può comportare limiti, divieti o responsabilità, ma non incide sull’interesse alla rimozione dell’ordine ostensivo già eseguito. È stata disposta la compensazione integrale delle spese. Ogni ulteriore statuizione cautelare è rimasta assorbita.
Norme richiamate
Disciplinano, nel giudizio di primo grado, l’istanza e il rito speciale in materia di accesso; il provvedimento impugnato aveva ordinato l’ostensione sulla loro base.
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Il Collegio li richiama quale base per la definizione in rito dell’appello, rispettivamente per difetto di interesse e per sopravvenuta carenza di interesse.
Non applicato direttamente nella decisione; il testo richiama il carattere di condizione dell’azione dell’interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile all’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso, il bene controverso consiste nella conoscenza del documento; quando l’ostensione è stata integralmente eseguita, l’effetto conoscitivo è istantaneo e irreversibile e la successiva riforma dell’ordine ostensivo non può restituire la segretezza perduta.
- L’amministrazione che esegue un ordine di ostensione prima di proporre impugnazione deve formulare, quantomeno contestualmente, un’espressa riserva di gravame; in mancanza, la condotta può integrare acquiescenza tecnica all’ordine giudiziale.
- La successiva diffida a non scaricare, visionare o conservare la documentazione non neutralizza retroattivamente l’acquiescenza né elimina l’effetto conoscitivo già verificatosi.
- Una volta eseguito senza riserve l’ordine di accesso, viene meno l’interesse concreto e attuale alla sua riforma, perché l’impugnazione non può più conseguire l’utilità di impedire l’acquisizione dei documenti; l’appello è quindi inammissibile o, comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La disciplina dell’eventuale uso successivo dei documenti acquisiti, inclusi limiti di utilizzazione, divieti o responsabilità, è distinta dall’interesse alla rimozione dell’ordine di accesso e non consente di mantenere l’interesse all’impugnazione di un ordine già eseguito.
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