Cassazione Penale, Sentenza n. 48542/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rehan era stato sottoposto a custodia cautelare dal 19/04/2019 al 06/08/2020 e poi arresti domiciliari fino al 20/01/2021, nel procedimento per il reato previsto dall'art. 12, comma 3, lettere a) e d), e comma 3-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (agevolazione/trasporto di stranieri). Il Tribunale di Roma lo ha assolto con sentenza irrevocabile del 20/01/2021 per non aver commesso il fatto. Rehan ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione: la Corte della riparazione ha riconosciuto il diritto all'indennizzo ma lo ha ridotto del 35% ravvisando una "colpa lieve" nella sua condotta (incontri con soggetti poi condannati, consegna di 250 euro, partecipazione al noleggio del furgone, pagamento parziale del noleggio). Rehan ha impugnato la riduzione sostenendo di essere ignaro dell'uso illecito del furgone e di avere agito per solidarietà.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione valuta autonomamente, con parametro ex ante, se la condotta del richiedente abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse e, in presenza di condotte connotate da "colpa lieve", può ridurre l'indennizzo (senza negare il diritto all'indennizzo, che sorge salvo dolo o colpa grave). Ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni della Corte della riparazione che hanno individuato elementi di imprudenza e partecipazione (incontri con soggetti poi condannati e contributo al noleggio del furgone) e ha ritenuto non viziata la percentuale del 35% di riduzione, desumibile nel contesto motivazionale e proporzionata all'entità dell'influenza attribuita alla colpa lieve. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: la Corte della riparazione applica le regole per liquidare l'indennizzo quando la detenzione si rivela ingiusta
Stabilisce limiti e criteri generali per la determinazione dell'indennizzo (tetto massimo) e rinvia, in quanto compatibili, alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario; utilizzata per ricordare il limite massimo e i criteri di commisurazione
Richiamato nel contesto del calcolo aritmetico dell'indennizzo (riferimento al termine massimo della custodia cautelare utile per il parametro aritmetico)
Giurisprudenza di Sezioni Unite e sezioni civili (precedenti richiamati)
Principi applicati: il giudice della riparazione valuta autonomamente, su base ex ante, se la condotta dell'istante abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza dell'accusa; solo dolo o colpa grave sono ostativi all'indennizzo, ma la colpa lieve può giustificare la riduzione dell'importo; la motivazione deve essere logica e congrua e la quantificazione può seguire criterio aritmetico o equitativo
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, secondo un parametro ex ante, se il comportamento del richiedente abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse: l'assoluzione penale non esclude che la stessa condotta, valutata con altri parametri, rilevi come colposa ai fini della determinazione dell'indennizzo
- Solo il dolo o la colpa grave ostano al riconoscimento del diritto all'indennizzo; tuttavia la colpa lieve, se dimostrata e adeguatamente motivata, può legittimare una riduzione proporzionale dell'importo liquidato
- Elementi come frequentazioni ambigue con soggetti poi condannati o la partecipazione a atti prodromici all'illecito (es. contributo al noleggio del mezzo, consegna di denaro) possono essere valutati come indizi di imprudenza e pertanto giustificare una riduzione dell'indennizzo se il giudice della riparazione spiega il nesso causale con l'adozione della misura restrittiva
- Nella quantificazione dell'indennizzo il giudice può usare il criterio aritmetico (rapporto tra tetto massimo e durata massima della custodia) ovvero il criterio equitativo quando le conseguenze personali e familiari richiedono una valutazione diversa: la scelta e i parametri utilizzati devono essere motivati per resistere al controllo di legittimità
- E' onere del richiedente allegare e provare elementi aggiuntivi di danno patrimoniale o non patrimoniale se intende ottenere un aumento rispetto al calcolo aritmetico; l'assenza di tali allegazioni può giustificare l'applicazione del calcolo aritmetico e la riduzione percentuale per colpa lieve
- In contestazioni analoghe, la difesa dovrebbe distinguere chiaramente tra la valutazione penale (dolo/reato) e la valutazione per la riparazione (incidenza della condotta sulla percezione di colpevolezza), produrre elementi probatori che escludano concretamente qualsiasi contributo causale all'apparenza del reato e, se si contesta una riduzione, richiedere una motivazione puntuale sul rapporto percentuale applicato
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