Cassazione Civile, Ordinanza n. 11208/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (titolare impresa)
La controversia
La controversia riguarda un'opposizione a cartella/pretesa contributiva relativa ai contributi dovuti per una collaboratrice familiare addetta all'impresa artigiana della ricorrente. La collaboratrice, nel biennio 2012/2013, oltre a prestare attività nell'impresa artigiana, era anche socia accomandante di una società in accomandita semplice e percepiva redditi di impresa da tale partecipazione. La ricorrente aveva omesso di computare tali redditi nella base contributiva. In appello l'opposizione è stata rigettata, ritenendosi che il titolare dell'impresa artigiana debba versare la contribuzione percentuale anche sulla totalità dei redditi di impresa del coadiutore, inclusi quelli derivanti dalla partecipazione a società di persone. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1 e 2 L. n. 233/1990 e dell'art. 3-bis D.L. n. 384/1992 conv. L. n. 438/1992, sostenendo che l'obbligo contributivo del titolare non possa estendersi a redditi prodotti presso diversa impresa. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 3, 38, comma 2, e 53 Cost., assumendo l'irragionevolezza di un obbligo posto a carico del titolare dell'impresa senza strumenti per conoscere tali redditi e senza alcun vantaggio da essi. Con il terzo motivo si lamenta omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'inapplicabilità del regime dell'evasione contributiva, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo conforme a diritto l'estensione della base imponibile contributiva alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF dal collaboratore, compresi quelli derivanti dalla qualità di socio accomandante in una società di persone. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa all'inapplicabilità del regime dell'evasione contributiva, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa o medesima composizione non vincolata, per il riesame della questione omessa e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 L. 2 agosto 1990, n. 233
contributi pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione
La norma individua il contributo dovuto dal titolare e dai coadiuvanti/coadiutori in relazione al reddito dell'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione.
art. 2 L. 2 agosto 1990, n. 233
Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa
L'obbligo contributivo grava sul titolare dell'impresa anche per i collaboratori familiari, con diritto di rivalsa.
art. 3-bis D.L. n. 384 del 1992, conv. in L. n. 438 del 1992
a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono
La disposizione amplia la base imponibile contributiva, attribuendo rilievo alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF.
art. 3 Cost.
Le censure di incostituzionalità fondate sul principio di eguaglianza sono state ritenute infondate, anche in ragione del precedente vaglio della Corte costituzionale.
art. 38, comma 2, Cost.
La disciplina contributiva è stata ritenuta compatibile con il sistema previdenziale e con il parametro costituzionale evocato.
art. 53 Cost.
La Corte ha escluso il lamentato contrasto con il principio di capacità contributiva.
È stato ritenuto ammissibile e fondato il motivo di ricorso che denuncia omessa pronuncia, quale error in procedendo.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; l'omissione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte richiama per relationem le argomentazioni dei precedenti e della Corte costituzionale sul profilo di legittimità costituzionale.
La Corte dà atto che le censure sono state formulate nel rispetto degli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti.
La Corte dà atto del rispetto dell'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti.
Massime di principio
- Per la contribuzione dovuta dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti e coadiutori, la base imponibile non si limita ai redditi prodotti nell'impresa presso cui il collaboratore opera, ma si estende alla totalità dei redditi di impresa da questi denunciati ai fini IRPEF.
- I redditi percepiti dal collaboratore familiare in qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice costituiscono redditi di impresa e devono essere computati nella base imponibile contributiva.
- Le censure di illegittimità costituzionale della disciplina contributiva non possono essere accolte quando la regolazione abbia già superato il vaglio della Corte costituzionale e non emergano argomenti nuovi idonei a mutare l'orientamento consolidato.
- L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta in primo grado e riproposta in appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è deducibile come vizio processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c.
- Quando l'omissione del giudice di merito riguarda una domanda autonoma e ancora da esaminare, la cassazione avviene con rinvio limitato al capo non deciso, restando ferme le statuizioni non censurate.
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